TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 9 aprile 1991, n. 518

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 9 aprile 1991, n. 518; Pres. Sacchettini; Est. Scheidle; CZR (Avv. Mongardo) c. FUNIVIE S. s.p.a e GE (Avv. Spinella)

 

Responsabilità civile – Gestore dell’area sciabile – Seggiovia – Danni al trasportato – Onere probatorio – Non assolto

 

Lo sciatore che asserisce di essersi infortunato scendendo dalla seggiovia ha l’onere di provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa; in difetto il giudice deve respingere la domanda giudiziale. (Nella specie, l’attrice danneggiata afferma di essersi infortunata scendendo dalla seggiovia, mentre parte convenuta afferma che l’attrice si è infortunata dopo aver intrapreso la discesa. Nell’incertezza sulla ricostruzione dei fatti, il giudice respinge la domanda).

 

© Umberto izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

fb-share-icon