TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 18 novembre 1991, n. 1215

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 18 novembre 1991, n. 1215; Pres. Sacchettini; Est. Delerba; CC (Avv. Gargani, Barchi) c. FUNIVIE S. s.p.a e FUNIVIE P. s.p.a. (Avv. Fedele, Modica).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore dell’area sciabile – Infortunio occorso allo sciatore in fuoripista – Responsabilità del gestore – Non sussiste

 

Lo sciatore che effettua un fuori pista in un avvallamento naturale che costituisce il punto di raccordo tra due comprensori è unico responsabile dei danni che si auto procura. (Nella specie, il giudice ha respinto le domande di risarcimento nei confronti delle due società gestrici dei due comprensori attigui in virtù del fatto che le piste liminari all’avvallamento in cui è caduto erano molto larghe e di facile percorrenza ed erano regolarmente corredate da segnalazioni che indicavano il limitare del tracciato della pista).

 

 © Umberto izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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