CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 29 novembre 1995, n. 399

CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 29 novembre 1995, n. 399; Pres. CORDELLA, Est. SANTANIELLO, B. R. (avv. BARTOLINI, FENCI) c. G. F. s.p.a. (avv. BOSCAROLLI, DE ABBONDI). Conferma Trib. Bolzano, 19 settembre 1992.

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Seggiovia – Contratto di trasporto – Fase di salita sul mezzo – Infortunio di uno sciatore – Urto di un seggiolino – Responsabilità per danni – Insussistenza

 

Posto che il contratto di risalita stipulato tra gestore e sciatore rientra nella fattispecie del contratto di trasporto, il gestore non è responsabile del danno subito da un trasportato in fase di salita sul mezzo laddove sia dimostrato che l’evento dannoso è interamente riconducibile al comportamento imprudente del passeggero stesso (nella specie, si è confermata la sentenza emessa in primo grado sull’assunto che il danno lamentato dall’attore per essere caduto a causa del violento urto con il seggiolino della seggiovia che stava sopraggiungendo era interamente riconducibile al fatto che l’attore avesse assunto una postura scorretta, in particolare troppo arretrata rispetto all’allineamento previsto per la salita dei passeggeri).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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