Tribunale di Trento, sentenza 19 maggio 2015

Tribunale di Trento, sentenza 19 maggio 2015, n. 497/15; Giudice Tamburrino; F.E. + 4 (Avv. Zauli) c. Società Funivie F.M. s.p.a.(Avv. Wegher).

 

Responsabilità civile – Gestore dell’area sciabile – Impatto di uno sciatore contro albero esterno al tracciato – Decesso dello sciatore – Responsabilità del gestore dell’area – Responsabilità ex art. 2050 c.c. – Inconfigurabilità – Responsabilità ex art. 2051 c.c. – Inconfigurabilità – Responsabilità contrattuale – Inconfigurabilità – Responsabilità ex art. 2043 c.c. – Configurabilità – Onere della prova – Non assolto

 

Responsabilità civile – Gestore dell’area sciabile – Impatto di uno sciatore contro albero esterno al tracciato – Decesso dello sciatore – Responsabilità del gestore dell’area ex art. 2043 c.c. – Mancata dimostrazione della colpa omissiva consistente nella mancata adozione di reti di protezione

 

La responsabilità del gestore dell’area sciabile, per sinistro mortale occorso a uno sciatore a seguito di un impatto contro un albero all’esterno del tracciato, soggiace alla disciplina della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c.; non è configurabile né l’esercizio di attività pericolosa né la responsabilità per cose in custodia. E’ altresì escluso il regime contrattuale derivante dal contratto per la fruizione delle aree sciabili. Ne consegue che grava sull’attore l’onere di dimostrare l’esistenza di un fatto illecito addebitabile alla convenuta (anche sotto il profilo della colpa) e dell’esistenza di un nesso causale tra tale preteso fatto illecito e l’evento lesivo.

 

Le misure di protezione volte ad evitare che lo sciatore possa uscire fuori dalla pista devono essere disposte ove le caratteristiche del percorso predisposto a favore degli sciatori siano tali che, secondo criteri di ragionevolezza e probabilità, possa ritenersi altamente probabile o verosimilmente certa l’uscita degli sciatori in determinate zone della pista che possa ledere la loro incolumità.

 

(Nel caso in esame il Tribunale è chiamato a giudicare in ordine alla responsabilità del gestore dell’area sciabile a seguito di un infortunio mortale occorso a uno sciatore, che aveva intrapreso la discesa di una pista nera, perdendo il controllo della traiettoria e andando a impattare contro un albero ubicato all’esterno del tracciato. Il giudicante, escludendo che la gestione dell’area sciabile sia da ricondursi ai regimi di cui agli artt. 1218, 2050 e 2051 c.c., applica ill generale principio del neminem laedere, rigettando la domanda attorea per mancato assolvimento dell’onere probatorio. Nello specifico non era certa la prova che lo sciatore avesse effettivamente impattato contro l’albero, mancando, pertanto, un fattore determinate nella ricostruzione della dinamica, la cui prova compete all’attore. Nel prosieguo della motivazione, il giudice statuisce che le misure di protezione volte ad evitare che lo sciatore possa uscire fuori dalla pista devono essere disposte ove le caratteristiche del percorso che gli sciatori fanno nel momento in cui percorrono la pista sia tale che, secondo criteri di ragionevolezza e probabilità, possa ritenersi probabile o verosimilmente certa l’uscita degli sciatori in determinate zone della pista che possa minare la loro incolumità).

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, dott. Marco Tamburrino, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile di I grado iscritta al n. 500045 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2009, trattenuta in decisione all’udienza del 1.4.2015 e vertente

T R A

F.E., M.F., F.F., C.F., M.S., rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell’atto di citazione dall’Avv. Giovani Zauli del foro di Forlì con studio in Forlì Via Biondini n.1

ATTORI

E

Società Funivie F.M. S.p.A. in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura in calce all’atto di citazione, dall’avv. Maurizio Wegher ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Trento – Via Grazioli n.67.

CONVENUTA

OGGETTO: Responsabilità per incidente sciistico.

CONCLUSIONI

all’udienza del 1.4.2015, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione senza i termini processuali di cui all’art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

Con atto di citazione, ritualmente notificato, F.E., M.F., F.F., C.F. e M.G. in qualità rispettivamente di padre, madre, fratello, sorella e nonna paterna del compianto P.F., convenivano in giudizio la Società Funivie F,M. S.p.A., dinanzi al Tribunale di Trento, sezione Distaccata di Cles.

Gli attori chiedevano che venisse accertata la responsabilità contrattuale della società convenuta, in qualità di gestore degli impianti sciistici del comprensorio di Folgarida e concludente con gli sciatori un contratto atipico di skipass o del giornaliero, per omessa o carente manutenzione in sicurezza della pista n.1 nera di Folgarida, in relazione all’incidente sciistico, verificatosi il 29.2.2008 sulla predetta pista.

Gli attori chiedevano, altresì, che venisse accertata e dichiarata la responsabilità della società convenuta, quale gerente gli impianti di Folgarida e le relative piste, gravando sulla stessa le presunzioni di cui all’art. 2050 cod. civ., per l’esercizio di attività pericolosa, considerata la natura dei luoghi e di cui all’art. 2051 cod. civ., per responsabilità del custode, per i danni derivategli da beni che il medesimo ha in custodia.

Conseguentemente, le parti attrici richiedevano, che venisse dichiarata la responsabilità contrattuale o extracontrattuale della società Funivie F.M. S.p.A., in relazione all’incidente sciistico mortale, patito da P.F., in data 29.2.2008, richiedendo, quindi, la condanna della società al risarcimento dei danni, che venivano quantificati, nella somma di € 796.159,00, o nella maggiore o minore somma che sarebbe stata ritenuta di giustizia, precisando che la suddetta richiesta, come sopra quantificata, aveva la finalità di determinare precisamente la domanda, intendendo gli attori, comunque rivendicare ogni danno subito di natura patrimoniale e non patrimoniale.

I familiari del compianto P.F. chiedevano, altresì, che il suddetto importo fosse corrisposto con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro al saldo effettivo, con vittoria di spese di lite.

A sostegno della propria domanda, gli attori narravano che il giorno 29.2.2008, P.F. si trovava ospite presso l’appartamento di vacanza del suo amico M.U. in Madonna di Campiglio, unitamente all’amico E.V.

Esponevano, quindi, che quel giorno i tre giovani avevano fatto un giro nel comprensorio di Marilleva e poi si erano spostati sulle piste di Folgarida, decidendo di affrontare la pista nera n.1 “ Folgarida”, con un primo tratto di forte pendenza, seguito da un tratto di minore pendenza, curvilineo ed, infine, un ultimo tratto nuovamente di notevole ripidità.

I tre giovani scendevano la pista con in testa M.U., poi E.V. e successivamente P.F., affrontando in tal maniera il primo tratto di pista.

Gli attori riferivano, inoltre, che i tre giovani percorrendo un ulteriore tratto di pista in forte pendenza, con tratti ghiacciati, senza protezione rispetto all’area fuoripista, che iniziava sul lato a monte con un marcato dislivello e con la presenza di alberi, ripartivano nell’ordine sopra descritto e P.F., ultimo dei tre, pur procedendo con tecnica e prudenza, essendosi avvicinato al bordo, ove iniziava il dislivello fuoripista, finiva con gli sci oltre il limitare.

Tale dislivello faceva perdere il controllo a P.F. degli sci, tanto che, a detta degli attori, il ragazzo andava ad urtare contro un albero.

Gli attori riferivano che i due amici del compianto P.F., non assistevano direttamente alla scena, ma notavano che altri sciatori si fermavano al lato della pista ed uno di tali sciatori diceva ad E.V. e M.U., che il loro amico era a terra in mezzo agli alberi e che era stato avvertito anche l’elisoccorso.

M.U. raggiungeva P.F. e notava che il medesimo era immobile con il corpo in giù sulla neve e con la testa rivolta verso la pista ed il viso insanguinato.

Gli attori riferivano, quindi, che M.U. parlava con due sciatori inglesi che si erano anch’essi fermati sul lato della pista e che gli riferivano che il suo amico aveva urtato contro un albero, una volta uscito fuori dalla pista, nonché che P.F. veniva trasportato all’Ospedale Santa Chiara ove dopo poche ore decedeva per arresto cardiocircolatorio.

Si costituiva la Società Funivie F.M. S.p.A., contestando la fondatezza in fatto ed in diritto delle domande delle parti attrici e l’avversaria ricostruzione dei fatti, rilevando che la colpa per l’incidente sciistico, avvenuto ai danni di P.F., era stata causata dall’imperizia, imprudenza e negligenza dello sciatore e per cause non imputabili certamente alla società convenuta.

La convenuta deduceva, inoltre, che la pista non aveva la necessità di avere strutture di protezione dagli alberi, posto che la Provincia autonoma di Trento che aveva concesso le autorizzazioni all’apertura della pista e che ne aveva curato il relativo collaudo ed i successivi controlli non aveva previsto per gli alberi e più in generale per gli ostacoli posti al di fuori del piano sciabile alcun obbligo di protezione.

In questo senso, la società convenuta deduceva che eventuali misure di sicurezza con protezione degli alberi e dalla possibile fuoriuscita degli sciatori dalla pista potevano essere previsti solo per piante o altro oggetti siti sulla pista da sci, non dovendo quindi di per sè gli alberi, posti al di fuori dalla pista da sci, essere oggetto di specifica segnalazione o di misura di protezione sulla base di quanto previsto anche dalla relativa normativa di settore.

Inoltre, la società rilevava che nel punto dove era avvenuto il sinistro, non vi era una forte pendenza, né erano presenti curve pericolose o tratti ghiacciati, che potessero far ritenere che vi fosse la necessità di bloccare tramite reti protettive, la traiettoria di sciatori che percorrevano quel tratto di pista ove era avvenuto l’incidente.

La società Funivie F.M. S.p.A. eccepiva, inoltre, che la pista era correttamente segnalata, come pista nera difficile, solo per sciatori esperti e che vi era la presenza di cartello esplicativo di pendenza e caratteristiche della stessa.

La parte convenuta contestava, altresì, che la pista fosse stretta e non correttamente delimitata con il margine a lato della pista che separava la parte di pista da sci, percorribile dagli sciatori dal fuori pista, nonché che fossero applicabili al caso di specie gli art. 2043, 2051 e 2050 cod. civ., nonché la relativa quantificazione del danno.

La società convenuta chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande delle parti attrici, nonché in subordine che venisse accertato e dichiarato che il sinistro per cui è causa si fosse verificato per fatto e colpa esclusiva e/o concorrente di P.F. e conseguentemente di graduare secondo giustizia i reciproci apporti colposi dei responsabili limitando la responsabilità dei convenuti a quella parte di danni di cui la società convenuta sarebbe stata ritenuta responsabile.

Le domande delle parti attrici sono infondate e pertanto devono essere rigettate.

Preliminare ed essenziale ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie, è stabilire quale tipo di responsabilità abbia il gestore di impianto sciistico e delle relative piste in merito alla caduta di uno sciatore con esito letale per il medesimo.

Deve, pertanto, osservarsi, che in tema di responsabilità del gestore di impianti sciistici, si hanno, sostanzialmente, tre letture diverse, tutte di matrice giurisprudenziale: la prima, più vecchia, rifiuta di accogliere la tesi della sussistenza di una responsabilità contrattuale del gestore per i sinistri dell’utente sulla pista da sci, ammettendo unicamente l’azione extracontrattuale fondata sulla regola generale del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c., escludendo anche la configurabilità di una responsabilità per esercizio di attività pericolosa o responsabilità per cosa in custodia rispettivamente ai sensi degli art. 2050 e 2051 c.c. , con la conseguente necessità per il danneggiato di fornire rigorosa prova, oltre che del danno e del nesso causale, anche del profilo della colpa del presunto danneggiante, commissiva od omissiva a seconda della fattispecie (Cass. 15 febbraio 2001 n.2216, Cass. 12 maggio 2000 n.6113).

Un indirizzo più della Corte di Cassazione riconosce, invece, in determinate situazioni, in cui limitati tratti di pista hanno una conformazione tale, o perché vi insistono particolari costruzioni artificiali (cannoni sparaneve, aree di sosta, mezzi battipista, ponti) o che sono caratterizzati da altre particolarità, anche naturali (dirupi, pendenze, rocce, incroci tra piste, ecc.), una responsabilità da cose in custodia in capo al gestore ai sensi dell’art. 2051 c.c. (Cass. 10 febbraio 2005 n.2706, Cass. 18 gennaio 2006 n.823).

Un diverso filone giurisprudenziale ammette, addirittura, l’inquadramento, in particolari situazioni di fatto, dell’attività di gestione di una pista da sci nel concetto di attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c. (Cass. n. 7916 del 26 aprile 2004).

Da tale indirizzo, lo scrivente giudicante ritiene di doversi discostare, posto che ritenere che l’attività sciiistica sia di per sé attività di natura pericolosa, non è conforme ai canoni giurisprudenziali, che ritengono che attività pericolosa, sia quella che di per sé presenti tale natura, per il mezzo esercitato o il tipo di attività posta in essere, o perché la legge qualifica la stessa come tale.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha del resto statuito che: “la pericolosità di un’attività va apprezzata, per gli effetti di cui all’art. 2050 c.c. esclusivamente in relazione alla probabilità delle conseguenze dannose che possano derivarne e non anche in riferimento alla diffusione delle modalità con le quali viene comunemente esercitata, che ben potrebbero essere tutte e sempre inadeguate, senza per questo elidere i presupposti per l’applicazione della norma citata”.

In particolare, con riferimento alla gestione di un impianto sciistico, non sarebbe possibile affermare la pericolosità della suddetta attività perché coloro che praticano lo sci non adottano normalmente le cautele che sarebbero opportune, “giacché così opinando si assumerebbe a parametro valutativo non già l’attitudine dell’attività a recare danno, bensì il grado di diligenza comunemente riscontrabile, laddove la questione da porsi è se, in relazione alle caratteristiche della pratica sportiva in esame, sia qualificabile come pericolosa l’attività di gestione dell’impianto” (C. 7916/2004, Cass. 15.2.2001 n. 2216; Cass. 12.5.2000 n. 6113).

Similmente, ritenere che si tratti di responsabilità di cose in custodia ex art. 2051, va escluso sulla base del fatto che si verrebbe a creare una responsabilità del gestore di tipo oggettivo, superabile solo con la rigorosa prova del caso fortuito, non rinvenendosi nel gestore di impianto sciistico alcun dover di custodia come ritenuto dalla giurisprudenza.

Ecco che allora, un terzo indirizzo della giurisprudenza di legittimità, riconosce la responsabilità contrattuale del gestore dell’impianto in un contratto atipico di ski-pass, che permette allo sciatore l’ingresso, dietro pagamento di un determinato prezzo, ad un impianto sciistico per utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo stabilito.

Questo negozio presenta le caratteristiche proprie di un contratto atipico, laddove il gestore è anche colui che risulta responsabile delle piste servite dall’impianto di risalita, “con derivante obbligo a suo carico della manutenzione in sicurezza della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da una cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento, sempre che l’evento dannoso sia eziologicamente dipendente dalla suddetta violazione e non, invece, ascrivibile al caso fortuito riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale”, come ad esempio una velocità imprudente ed eccessiva dello stesso sciatore (Cass. 6 febbraio 2007 n. 2563; Cass. 19 luglio 2004, n. 13334).

Lo scrivente giudicante ritiene, però, che la domanda attorea può essere esaminata solo sotto il profilo dell’art. 2043 c.c.

Deve osservarsi, del resto, che il suddetto orientamento si può basare, sul disposto degli art. 3 e 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 363 (già in vigore all’epoca del sinistro oggetto di esame), in virtù del quale, i gestori hanno l’obbligo di assicurare agli utenti, la pratica dello sci in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni (art. 3) e sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell’esercizio delle piste (art. 4).

Grava, pertanto, sull’attore l’onere di dimostrare l’esistenza di un fatto illecito addebitabile alla convenuta (anche sotto il profilo della colpa) e dell’esistenza di un nesso causale tra tale preteso fatto illecito e l’evento lesivo.

Tale prova non risulta essere stata adeguatamente fornita.

L’insieme di regole normative e giurisprudenziali sopra menzionato, non esclude, peraltro, una rilevanza attribuibile al c.d. concetto di autoresponsabilità del singolo, secondo cui ognuno, quando si esercita in una pratica sportiva come la pratica dello sci, deve adeguare la sua velocità alle condizioni della pista, alle proprie capacità tecniche ed ai livelli di affollamento delle piste medesime, in modo tale da non essere un pericolo per sé stesso, ma anche per gli altri utenti.

Tale principio va affermato, con rigore, in tutte quelle circostanze in cui le piste sono bene innevate, prive di particolarità morfologiche e di costruzioni artificiali ed in cui l’utente contraente deve essere in grado di evitare, con un minimo di diligenza, attenzione e prudenza esigibile, situazioni di pericolo.

Orbene, è emerso in maniera pacifica, in merito al sinistro, di cui è rimasto vittima P.F., che quest’ultimo usciva fuori pista e che urtava contro una superficie rigida come accertato dalla consulente tecnica d’ufficio nominata, non riuscendosi a comprendere, con assoluta certezza, se l’impatto sia avvenuto contro un albero, su cui la vittima del sinistro rimbalzava per finire poi a terra o il medesimo cadeva con violenza sulla neve compatta.

Non è stata, in questo senso, raggiunta la piena prova su tale aspetto della dinamica del sinistro, posto che nessuno dei testimoni escussi ha saputo ben specificare, se vi sia stato un urto verso uno degli alberi da parte del F, oppure se il medesimo abbia perso il controllo degli sci cadendo rovinosamente sulla neve compatta.

Lo stesso amico del F., E.V., escusso all’udienza del 29.3.2011, ha dichiarato di non avere visto il suo amico cadere e di essere tornato indietro ed averlo visto disteso per terra a pancia sotto, dopo essere risalito per avere visto delle persone che si erano fermate in prossimità del fuori pista dove era avvenuta la caduta ed il relativo impatto.

La prova dell’impatto con l’albero, peraltro, non può certamente desumersi dalla cartella clinica posto che lo stesso C.R. medico escusso dell’ospedale S. Chiara ha dichiarato di aver compilato la stessa in modo succinto, riportando le notizie che gli erano state riferite a voce dal rianimatore dell’elicottero intervenuto successivamente all’incidente.

L’altro medico escusso, invece, ha riferito che fosse verosimile che l’impatto fosse avvenuto contro un albero, ma che la dinamica dell’incidente venne riportata a lui dal medico dell’elicottero e da quello del pronto soccorso ma di non poter dire da che cosa fosse stato causato il relativo trauma.

Come tale, anche tale testimonianza deve essere valutata, unitamente agli accertamenti effettuati in merito al sinistro, posto che risulta evidente dalle foto in allegato alla relazione sull’incidente effettuata dai Carabinieri di Malè, che il fuori pista fosse cosparso parzialmente di terra ed altri residui erbosi, compatibili con il fatto che sulla tuta in esito anche ad una possibile caduta sulla neve si fossero depositate terra e residui di erba o altre sostanze erbose.

Oltre alla mancanza di prova certa in merito a dove P.F. abbia urtato, è mancata anche la prova in merito alle asserite condizioni della pista ove è avvenuto l’incidente, che è risultata essere in condizioni perfette per sciare in sicurezza.

Destituite di fondamento sono, pertanto, le eccezioni delle parti attrici in merito alla asserita mancanza di distinzione tra la pista e gli svariati alberi a lato della stessa, nonché in merito alla mancanza di un bordo a lato che delimitasse il fuori pista ed in merito alla presenza di tratti ghiacciati.

Anche sotto tale profilo, deve evidenziarsi quanto emerso dalle prove testimoniali acquisite.

In questo senso, risulta attendibile la testimonianza di E.S. che ha riferito che l’incidente avvenne nella parte iniziale della pista, dopo un breve muro, dove si addolciva leggermente la pendenza, nonché che la pista era battuta e che vi era un piccolo bordo sui rispettivi lati nonché che il bordo stesso si vedeva a distanza di metri, essendo lo stesso fatto dai mezzi battipista per evitare che gli sciatori saltassero fuori dalla pista.

Similmente, riferiva il testimone escusso D.M., narrando che vi era una netta delimitazione tra la pista ed il fuori pista costituito dagli alberi, dicendo anche che la distinzione era netta anche per la conformazione del terreno.

I suddetti testi non hanno, nel caso di specie, alcuna incapacità a testimoniare sui fatti di causa, posto che in capo agli stessi, come riconosciuto dalla giurisprudenza, non è ravvisabile alcun interesse a proporre o a resistere direttamente alla domanda, proposta dalle parti attrici(Cass. 2002/14963).

Ulteriore elemento che risulta infondato e che non può essere accolto, è quello che dovrebbe ascriversi alla condotta omissiva della società, che non avrebbe predisposto le necessarie reti o misure di protezione, atte ad impedire che si verificasse la caduta fuori dalla pista.

Non è stato, infatti, dimostrato dagli attori, che il luogo ove l’attore è uscito di pista, presentasse caratteristiche tali da richiedere la necessaria presenza di reti di protezione.

Tali reti sono necessarie ove in conseguenza delle traiettorie sulla stessa eseguibili secondo i criteri di normalità, sia possibile prevedere l’uscita dello sciatore dal relativo percorso.

In altri termini, le misure di protezione volte ad evitare che lo sciatore possa uscire fuori dalla pista, devono essere disposte, ove le caratteristiche del percorso che gli sciatori fanno nel momento in cui percorrono la pista, sia tale che secondo criteri di ragionevolezza e probabilità, possa ritenersi probabile o verosimilmente certa, l’uscita degli sciatori in determinate zone della pista che possa minare la loro incolumità.

La legge provinciale n.14/2010 all’art. 13 prevede, del resto, che: “ il gestore delle piste deve provvedere a posizionare reti di contenimento ai bordi delle piste in corrispondenza di curve e tratti che presentino forte pendenza longitudinale e trasversale, o caratteristiche tali da causare, in caso di caduta, possibili e pericolose fuoriuscite di pista”.

In questo senso, depone anche l’art. 9 comma primo, che prevede che. “Le piste da sci sono delimitate lateralmente a cura del gestore dell’area sciabile attrezzata, in modo tale da rendere chiaramente visibile il tracciato ed il confine tra area sciabile attrezzata ed area non attrezzata, anche in condizioni di scarsa visibilità”.

Il comma quarto del medesimo art. 9 della legge provinciale, prevede poi, alla lettera a) che “la delimitazione della pista mediante elementi artificiali può essere omessa nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali”.

Pertanto, ove l’uscita sia determinata da una manovra erronea ed imprevedibile dello sciatore, che ha determinato una traiettoria e di conseguenza, una uscita dal tracciato del tutto anomala, in un punto ove non possono ragionevolmente prevedersi pericoli di uscita, non può far ascrivere, in capo al gestore degli impianti, una responsabilità fondata su una condotta di natura omissiva.

E’ da osservarsi, peraltro, che la natura delle lesioni gravissime che P.F. ha subito, in esito all’incidente, fa ritenere che vi sia stata, verosimilmente, una velocità piuttosto elevata, con la quale lo stesso affrontava la pista da sci, tanto da ritenere imprudente la relativa condotta, posto che regola di prudenza è quella di cercare di fare in modo di arrestare la marcia in ogni momento, evitando di arrecare danno a sé o a terzi che scendono sulla medesima pista da sci.

E’ del tutto verosimile, difatti, che uno sciatore che si impegni nella discesa su una pista non del tutto adatta alle proprie capacità tecniche (altro non potendo valutarsi in merito alle capacità dello sciatore), possa cadere sulla pista e che il corpo in caduta scivoli per una distanza più o meno lunga, secondo la pendenza del tratto e le condizioni del manto nevoso, cagionandosi danni senza che possa qualificarsi la situazione come causata da una colpa del gestore della pista per omessa manutenzione della stessa.

La domanda risarcitoria proposta dalle parti attrici deve essere pertanto rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 13.184,00 per diritti in favore della società convenuta, oltre rimborso forfetario, I.V.A. E C.P.A. come per legge, dovendosi porre definitivamente a carico delle parti attrici anche il costo della consulenza tecnica espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria istanza od eccezione, in persona del giudice monocratico Dott. Marco Tamburrino, così provvede:

-Rigetta tutte le domande risarcitorie proposte dai ricorrenti nei confronti della società Funivie F.M. S.p.A.

-Condanna gli attori al pagamento nei confronti della convenuta, società Funivie F.M. S.p.A., delle spese processuali che liquida in complessivi € 13.184,00, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e c.p.a., ponendo definitivamente a carico delle parti attrici le spese della C.T.U. espletata;

Trento li 7.5.2015

Il Giudice

Dott. Marco Tamburrino

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