CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 16 febbraio 2005 (decisa il)

CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 16 febbraio 2005 (decisa il); Pres. Zanon, Est. Pacher; XX (Avv. Infante, De Giacinto, Facchin F., Facchin B.) c. YY e YY1 (Avv. Loner, Pasquali). Conferma Trib. Bolzano 5 ottobre 2002 (decisa il), dep. 21 ottobre 2002 n. 710.

 

Responsabilità civile – Sci – Maestro di sci – Scuola di sci – Contratto d’opera – Gara – Omessa vigilanza – Onere probatorio – Non assolto

 

Il rapporto che intercorre tra la scuola di sci o  il maestro di sci e il suo allievo deve essere inquadrato nella fattispecie del contratto d’opera con specifico riferimento alla disciplina delle professioni intellettuali di cui all’art. 2229 c.c., avente come contenuto l’obbligo di impartire l’insegnamento dello sci e l’obbligo di vigilare sulla condotta dell’allievo; ne consegue che deve essere confermata la sentenza di primo grado che rigetta  la domanda attorea dello sciatore che si infortuna durante una gara per non aver provato la negligenza del maestro o della scuola. (Nella specie, l’attore danneggiato, durante una gara di scim dopo essere uscito malamente da una curva, cade, riportando lesioni. Il giudice di primo grado dopo aver sussunto la fattispecie nella disciplina del contratto d’opera intellettuale, ha respinto le domande attoree dell’allievo, ritenendo non assolto l’onere probatorio nella misura in cui l’attore non ha provato il cattivo stato della pista, in particolare la presenza di un cumulo di neve sulla pista, né la dinamica dell’incidente, né che la pista fosse inadeguata alle sue capacità sciatorie. La corte d’appello conferma l’inquadramento normativo effettuato dal tribunale e attribuisce la responsabilità dell’accaduto allo sciatore danneggiato in ragione dell’assunzione del rischio, stante la non obbligatorietà della partecipazione alla gara e deducendo l’adeguatezza del tracciato di gara dalla circostanza che era stato percorso senza inconvenienti da altri corsisti dello stesso livello di preparazione).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

 

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