CASSAZIONE CIVILE, sez. III, sentenza 29 aprile 2005, n. 9003

CASSAZIONE CIVILE, sez. III, sentenza 29 aprile 2005, n. 9003.

 

 

Assicurazione della responsabilità civile – Legge n. 990/1969 – Aeroporto – Circolazione su aree ad uso pubblico

 

 

Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 990 del 1969 l’assicurazione obbligatoria e le relative norme sono applicabili solo allorché i veicoli siano in circolazione su strade o aree ad uso pubblico oppure a queste equiparate, per tali dovendosi intendere quelle aree che, ancorché di proprietà privata, sono aperte ad un numero indeterminato di persone. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto che la zona in cui si era verificato il sinistro, interna ad un aeroporto, riservata alle soste e alle manovre degli aeromobili in partenza o in atterraggio, nella quale transitano soltanto veicoli che svolgono servizi aeroportuali, non poteva essere qualificata come area pubblica).

 

 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano                FIDUCCIA  - Presidente -
Dott. Roberto                PREDEN       - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio                SEGRETO     - Consigliere -
Dott. Alberto                  TALEVI         - Consigliere -
Dott. Maria Margherita CHIARINI     - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Federico Confalonieri 5,
presso lo studio dell'avvocato Salvatore DI MATTIA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GAN ITALIA SPA, in persona del suo procuratore dott.ssa C.C., elettivamente domiciliata in Roma via XX Settembre 118, presso lo studio degli avvocati Francoise Marie PLANTADE e Maria Pia POSI, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
MIN TRASPORTI, A.A., PANAIR COMP AEREA MEDITERRANEA SRL;
- intimati -
e sul 2° ricorso n. 06203/02 proposto da:
PANAIR COMPAGNIA AREA MEDITERRANEA SPA, in proprio e nella qualità di procuratrice della Sicilfly Coop. a rl, in persona del legale rappresentante pro tempore, Com.te S.T., elettivamente domiciliata in Roma via C. Mirabello 6, presso lo studio dell'avvocato Virginio 
Manfredi FRATTARELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato Ubaldo MARRONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
A.S., GAN ITALIA SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 668/01 della Corte d'Appello di Palermo, sezione seconda civile, emessa il 27 giugno 2001, depositata il 17/07/01; rg.1564/2000.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/05 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato DI MATTIA Salvatore;
udito l'Avvocato POSI MARIA PIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con atto notificato il 29.2.1996 la S.r.l. Panair Compagnia Area Mediterranea esponeva che il 25.1.1995, all’interno dell’aeroporto di Lampedusa, era avvenuta una collisione tra l’autovettura Seat Ibiza di proprietà di S.A. condotta da A.A. ed assicurata dalla S.p.a Gan Italia, ed un aeromobile in sosta. Conveniva davanti al Tribunale di Palermo i predetti per ottenere il risarcimento dei danni.

La Gan eccepiva che il sinistro era stato causato da S.A., proprietario e conducente dell’autovettura, privo di autorizzazione ad accedere all’interno degli spazi aeroportuali, e non dal fratello A., titolare dell’apposito tesserino; contestava la sussistenza della garanzia assicurativa.

Il tribunale accoglieva la domanda solo nei confronti di S.A., che condannava al pagamento della somma di L. 144.500.000. Motivava il rigetto nei confronti della Gan sul rilievo che l’area nella quale si era verificato il sinistro era destinata alla sosta ed alla circolazione degli aeromobili, e non alla circolazione di veicoli da parte di un numero indeterminato di utenti, e che, conseguentemente, il sinistro non poteva ritenersi ricompreso nel rischio derivante dalla responsabilità civile verso i terzi di cui alla legge n. 990 del 1969.

Avverso la sentenza proponeva appello S.A.. La Panair proponeva appello incidentale a sostegno di quello principale. La Gan resisteva.

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 17.7.2001, rigettava gli appelli e condannava in solido gli appellanti al pagamento delle spese in favore della Gan.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso S.A., affidandone l’accoglimento a due motivi. Si è costituita con controricorso la Panair proponendo ricorso incidentale adesivo. Ha resistito con controricorso la Gan. L’. A. e la Gan hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.).

2. Il ricorrente principale, con due motivi, denuncia violazione di legge (artt. 1 e 18 1. n.990 del 1969) e difetto di motivazione. La tesi è che il sinistro sarebbe avvenuto in area equiparabile a strada pubblica, e quindi dovrebbe essere ritenuto rientrante nell’ambito della garanzia assicurativa obbligatoria.

Eguali censure ed auspici si rinvengono nel ricorso incidentale adesivo della Panair.

3. I ricorsi sono infondati.

4. Ha considerato la corte che, secondo costante giurisprudenza, il danneggiato da sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 18 della legge n. 990 del 1969 soltanto per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, per tali dovendosi intendere quelle aree che, ancorché di proprietà privata, sono aperte ad un numero indeterminato di persone.

Ha quindi accertato che il sinistro si era verificato in una zona interna dell’aeroporto riservata alla sosta ed alle manovre degli aeromobili in partenza o in atterraggio, nella quale transitano soltanto veicoli che svolgono servizi aeroportuali, categoria alla quale non appartiene l’autovettura che ha causato il sinistro.

Ha conseguentemente concluso che, non potendo essere qualificata detta area come pubblica, ossia aperta alla circolazione veicolare in favore della generalità dei consociati, il sinistro non rientrava nell’ambito di applicazione della legge n. 990 del 1969.

5. La sentenza muove da un corretto principio di diritto (sent. n. 9496/00; n. 4603/00; n. 1321/98; n. 1062/96) e si fonda su motivato, e quindi incensurabile, accertamento di fatto.

6. I ricorsi sono rigettati.

7. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste in solido a carico dei ricorrenti.

 

P.Q.M.

 

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 8.100,00, di cui Euro 8.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Roma 1.4.2005.

Depositata in cancelleria il 29 aprile 2005.

fb-share-icon