Disegno di legge Berger di riforma della legge 363/2003

LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 363 – “Norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2004 (Testo coordinato risultante dalla modifiche proposte dal Disegno di Legge n. 2648, presentato al Senato il 17 gennaio 2017 dal Senatore Berger).

 

 

Testo eliminato in rosso, aggiunto in giallo.
 

 

Capo I

 

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione)

 

1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i princìpi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell’ambiente.

 

Capo II

 

GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE

 

Art. 2. (Aree sciabili attrezzate)

 

1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali e pratiche sportive individuati dalle singole normative regionali. Non rientrano tra le aree sciabili attrezzate, e non sono pertanto soggette alle relative disposizioni, i tracciati fuori pista, quelli occasionalmente utilizzati per specifiche esigenze, anche di lavoro, non segnalati, ancorché battuti, e le zone comunque non rispondenti alle caratteristiche di cui alla presente legge, comprese quelle esterne alle piste e quelle che circondano gli impianti di risalita e di innevamento.

2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve in presenza di circostanze di natura tecnico-funzionale che sconsigliano la contemporanea pratica delle attività di cui al comma 1, primo periodo, possono essere individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino ed eventualmente di altri sport della neve e pratiche sportive, nonchè le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.
   

 

3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni. L’individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni stesse.
    

 

4. All’interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste di sci alpino, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta degli organizzatori e sentiti i gestori, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato ai sensi dell’articolo 8, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.
    

 

5. All’interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologatoAll’interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste di sci alpino, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni, sentiti i gestori interessati, individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snow-board. Tali aree, apprestate in conformità alle prescrizioni regionali di cui all’articolo 3, devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche e devono essere regolarmente mantenute; tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato ai sensi dell’articolo 8.

 

 

Art. 3. (Obblighi dei gestori)

 

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo. I gestori delle aree sciabili attrezzate assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendovi sulla base dei criteri, requisiti e prescrizioni adottati dalle regioni nella definizione dei parametri di sicurezza e di corretto utilizzo delle aree stesse. I gestori hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli, non agevolmente individuabili, presenti lungo le piste con apprestamenti segnaletici e protettivi adeguati alla predetta normativa regionale e coerenti con le norme di buona prassi tecnica.

2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all’ente regionale competente in materia l’elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio.
    

 

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro 5.000 euro a 50.000 euro.

 

3-bis. I gestori individuano in prossimità dell’area sciabile attrezzata, per quanto consentito in relazione alla conformazione e all’ampiezza dei luoghi e tenuto conto delle esigenze dell’attività di elisoccorso, apposite zone destinate al possibile atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati.

 

 

Art. 4. (Responsabilità civile dei gestori)

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell’esercizio delle piste e non possono consentirne l’apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all’uso di dette areeI gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione dei gestori delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile della regolarità e dell’esercizio delle piste insistenti sulle medesime aree. Prima dell’apertura al pubblico i gestori devono stipulare apposita polizza assicurativa ai fini della responsabilità civile per danni, ad essi imputabili, derivanti agli utenti e ai terzi in correlazione con l’uso delle piste.

2. Al gestore che non abbia ottemperato all’obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
    

 

3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti nuove piste è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 4-bis. – (Copertura assicurativa).

 

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione dei gestori delle aree dedicate allo sci di fondo, provvedono, dandone pubblicità, che all’atto del rilascio dei titoli di transito gli utenti interessati possano acquistare, a loro richiesta, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per i danni provocati dagli utenti stessi a persone o a cose nella pratica degli sport invernali.

 

 

Art. 5. (Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni)

1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell’esercizio degli sport invernali, è stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali, d’intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla più ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge.

2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico.
    

 

3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge, garantendone un’adeguata visibilitàNel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di esporre in posizione visibile presso i principali punti di accesso alle medesime aree pannelli informativi relativi alla classificazione delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dal capo III. I gestori espongono altresì pannelli di avvertimento sui rischi di valanghe nelle stazioni a monte degli impianti di risalita.

 

 

Art. 6. (Segnaletica)

1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dell’apporto dell’Ente nazionale italiano di unificazione, determina l’apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.

 

 

Art. 7. (Manutenzione e innevamento programmato Manutenzione, innevamento e agibilità)

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2 provvedono all’ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.

2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all’inizio della pista, nonchè presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.
    

 

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate assicurano l’agibilità delle piste su di esse insistenti provvedendo alla loro ordinaria e straordinaria manutenzione. Essi assicurano la sciabilità delle piste medesime curando che siano munite della prescritta segnaletica, anche con riferimento alle condizioni del fondo, e possiedano i requisiti di sicurezza in conformità alle prescrizioni adottate dalle regioni ai sensi dell’articolo 3, comma 1.

 

 

2. In caso di mancanza totale del fondo innevato ovvero di interruzione per l’intera larghezza del piano sciabile la sciabilità si considera impedita e la pista interessata deve essere chiusa. Qualora lo stato del fondo presenti pericoli oggettivi e ostacoli che non possono essere agevolmente individuati, questi devono essere rimossi o, altrimenti, segnalati e protetti. Le segnalazioni riguardanti le condizioni delle piste devono essere esposte in posizione visibile all’inizio delle stesse e presso le stazioni di valle dei corrispondenti impianti di risalita. Non costituiscono ostacoli, e spetta pertanto agli utenti di evitarli adattando il loro comportamento alle regole di prudenza, diligenza, perizia e attenzione di cui all’articolo 8-bis, comma 2, i cumuli di neve prodotti dall’innevamento programmato nonché le alterazioni e le discontinuità del manto nevoso conseguenti alle variazioni delle condizioni atmosferiche o al passaggio degli sciatori, quali avvallamenti, modesti accumuli di neve, circoscritte zone a fondo sconnesso o con neve ghiacciata.

 

3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell’autorizzazione.
 

   

4. Il gestore ha l’obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell’obbligo di cui al presente comma comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
    

 

5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l’anno 2003. A decorrere dall’anno 2004 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi.
   

 

5-bis. In favore dei medesimi soggetti di cui al comma l e con le modalità applicative previste nel terzo e quarto periodo del comma 5, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per investimenti finalizzati alla messa in sicurezza delle aree sciabili attrezzate. All’onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l’anno 2003, interviene a sostegno dell’economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall’anno 2004 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell’ammontare complessivo dell’intervento ammesso a contributo. L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

Capo III

 

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI

 

 

Art. 8. (Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici)

 

1. Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.

 

2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro.
    

 

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.
    

 

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.
    

 

5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
    

 

6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell’autorità giudiziaria.
    

 

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2005.

 

 

Art. 8-bis. – (Obblighi di comportamento).

 

1. Gli sciatori e i frequentatori delle aree sciabili attrezzate devono rispettare le disposizioni della presente legge, quelle adottate dalle regioni ai sensi del comma 4 del presente articolo, quelle impartite dai gestori nonché la segnaletica esposta sulle piste e presso gli impianti di risalita.

 

2. I soggetti di cui al comma l devono osservare un comportamento specifico di prudenza, diligenza, perizia ed attenzione tale che, in relazione alle proprie capacità, alle caratteristiche della pista, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza, alle condizioni meteorologiche e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità altrui e non provochi danni.

 

3. Gli sciatori e gli altri praticanti degli sport sulla neve che non hanno un’adeguata padronanza e controllo della tecnica sciistica devono astenersi dall’accedere alle piste classificate e segnalate difficili.

 

4. Le regioni possono adottare, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 3, comma 1, ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il corretto utilizzo delle aree sciabili attrezzate.

 

5. La mancata osservanza del presente ar-ticolo e la violazione delle relative disposizioni determinano responsabilità civile ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile e possono comportare il ritiro del titolo di transito sugli impianti di risalita da parte dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, della presente legge.

 

 

Art. 9. (Velocità)

 

1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità altrui.

 

2. La velocità va adeguata alle condizioni soggettive, ambientali e atmosferiche. Essa deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti. 

 

2-bis. Le segnalazioni delle violazioni alle disposizioni del comma 2 possono avvenire anche in collaborazione con i maestri di sci.

 

 

Art. 10. (Precedenza)

 

1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.

 

 

Art. 11. (Sorpasso)

 

1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.

 

2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

 

 

Art. 12. (Incrocio)

 

1. Negli incroci di piste gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

 

 

Art. 13. (Stazionamento)

 

1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.

 

2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.
    

 

3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
    

 

4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.

 

 

Art. 14. (Omissione di soccorso)

1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell’articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l’assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l’avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

 

 

Art. 15. (Transito e risalita)

 

1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.

 

2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all’articolo 16, comma 3.
    

 

3. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
    

 

4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve La risalita della pista con gli sci ai piedi e l’utilizzo delle racchette da neve sulle piste da sci sono normalmente vietati. Le relative condotte sono ammesse previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e devono comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonchè quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata.

 

 

Art. 16. (Mezzi meccanici)

 

1. È inibito ai mezzi meccanici l’utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.

 

2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall’orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l’utilizzo di appositi congegni di segnaletica dispositivi di segnalazione luminosa e acustica.
    

 

3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.

 

3-bis. In presenza di insediamenti commerciali o residenziali, regolarmente riconosciuti dagli strumenti urbanistici, che insistono sulle aree sciabili attrezzate o che ad esse sono finitimi e per i quali il transito lungo le medesime costituisce l’unica via di accesso, le regioni, nell’ambito delle competenze di cui al comma 1 dell’articolo 3, possono adottare specifiche prescrizioni per consentire in quelle stesse aree l’utilizzo in sicurezza di mezzi meccanici a servizio dei predetti insediamenti. A tal fine le regioni definiscono, sentiti i gestori delle aree interessate, le condizioni di autorizzazione al transito, che devono comunque prevedere il possesso da parte del titolare dell’autorizza-zione dei titoli abilitativi e attitudinali eventualmente necessari alla conduzione dei mezzi meccanici sulla neve nonché la sottoscrizione, da parte del medesimo titolare, di specifico atto d’obbligo relativo al ripristino della sciabilità del fondo che risulti impedita o limitata a causa del transito per le finalità indicate nel primo periodo ovvero il ristoro delle relative spese e la stipula di idonea copertura assicurativa per danni derivabili a utenti, terzi e gestori di piste e impianti in relazione a tale uso. I mezzi meccanici di cui al presente comma devono in ogni caso essere muniti di dispositivi di segnalazione luminosa e acustica, rispettare gli orari stabiliti e i percorsi previamente individuati, preferibilmente lungo il bordo delle aree sciabili, procedere a velocità ridotta per non mettere a rischio l’incolumità altrui e dare la precedenza agli sciatori e agli altri utilizzatori delle aree stesse nonché ai mezzi meccanici in servizio di manutenzione. 

 

 

Art. 17. (Sci fuori pista e sci-alpinismo)

 

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

 

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

 

 

Art. 18. (Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)

 

1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.

 

2. Le regioni determinano l’ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.

 

 

Art. 19. (Concorso di colpa)

1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

 

 

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA

 

 

Art. 20. (Snowboard Snowboard e altre pratiche sportive)

1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard e le altre tecniche di discesa.

 

1-bis. In relazione alle altre pratiche sportive individuate dalle regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 2, e ai percorsi per lo sci di fondo escursionistico, per le racchette da neve e per la passeggiata nordica denominata nordic walking, che possono essere individuati anche dai comuni, le regioni provvedono a stabilire le modalità per la segnalazione dei percorsi e del rischio valanghe, ferma restando comunque l’applicazione del comma 1 dell’articolo 17.

 

 

Art. 21. (Soggetti competenti per il controllo)

 

1. Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonchè i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni, all’accertamento delle violazioni e alla loro contestazione nei confronti dei soggetti inadempienti.

 

1-bis. Ai fini del migliore esercizio dei compiti istituzionali di controllo di cui al comma 1, tra i soggetti ivi indicati e i gestori delle aree sciabili attrezzate, anche in consorzio tra loro, possono essere stipulate apposite convenzioni per disciplinare le concrete modalità di effettuazione del servizio, compresa la messa a disposizione della struttura di ricovero e dell’attrezzatura di equipaggiamento.

 

2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci.

 

 

Art. 22. (Adeguamento alle disposizioni della legge)

 

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono princìpi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.

 

2. Dalle disposizioni dell’articolo 2, comma 3, nonchè degli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono derivare oneri a carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a società o consorzi di gestione, salva la possibilità di una copertura dei maggiori costi con un innalzamento delle tariffe.
    

 

3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.

 

 

Art. 23. (Copertura finanziaria)

 

1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 5, comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.

 

2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 7, commi 5 e 6, pari a 10.000.000 di euro per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
    

 

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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