Tribuale di Trento, sentenza 18 luglio 2014

Tribuale di Trento, sentenza 18 luglio 2014; Giud. Alinari 

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore area sciabile – Danno occorso a una sciatrice in fase di salita in seggiovia – Responsabilità ex art. 1681 c.c. – Sussiste – Concorso di colpa dell’utente – Sussiste – Fattispecie

 

Il gestore dell’area sciabile è responsabile dei danni occorsi a una sciatrice in fase di salita in seggiovia, qualora non dimostri di aver posto in essere – nel caso concreto – ogni cautela volta ad evitare il danno. Tuttavia, concorre alla causazione del danno la medesima utente che abbia errato nella valutazione dei tempi necessari all’imbarco (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente il concorso di colpa tra gestore dell’area sciabile e utente danneggiato: se da un lato l’attrice ha posto in essere una condotta inadeguata e si è, per errata valutazione dei tempi necessari ai fini dell’imbarco dell’impianto di risalita, attardata nel mettersi a sedere sul seggiolino, dall’altro difetta in capo al gestore la prova dell’aver posto in essere ogni misura atta ad evitare il danno. In altre parole, se la società convenuta è anche riuscita a provare che l’arresto dell’impianto non può essere immediato, ma che sempre c’è uno spazio di frenata, nessuna prova ha però fornito a sostegno dell’inevitabilità del danno. In particolare, non risulta che l’addetto sia tempestivamente intervenuto, sia sollecitando a voce l’attrice a collocarsi in modo corretto nella zona di imbarco, sia – eventualmente -anche cercando di sostenere, a mano, il sedile e procurarle qualche attimo in più, forse sufficiente per portarla in salvo. E’ peraltro provato che un arresto d’emergenza dell’impianto è stato effettuato quando ormai l’attrice era caduta a terra e solo dopo che tale intervento è stato invocato dall’attrice stessa).

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale di Trento, in persona del Giudice Dott.ssa Serena Alinari in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile iscritta al n. 134/C/2012 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi (proveniente dalla soppressa Sezione Distaccata di Cavalese) promossa

 

DA

 

S.F., rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell’atto di citazione, dall’avv. Franco Larentis del foro di Trento e dall’avv. Stefano Capo del foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo posto in Trento, via Brigata Acqui n. 4;

 

-ATTRICE-

 

CONTRO

 

Società CIMA UOMO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione, dall’avv. Renato Brazzini del foro di Bolzano e dall’avv. Attilio Carta del foro di Trento ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo posto in Trento via Grazioli n. 27;

 

– CONVENUTA –

 

OGGETTO: responsabilità extracontrattuale

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

 

 

Con atto di citazione ritualmente notificato, S.F., premesso che in data 12 marzo 2011 verso le ore 15.30, mentre si stava piegando per sedersi sul seggiolino della seggiovia dell’impianto “denominato “Gigante, tale seggiolino non controllato dal personale la colpì alla gamba e la spinse in avanti, provocando la caduta;

 

conveniva in giudizio la società Cima Uomo s.r.l. e chiedeva la condanna della convenuta alla rifusione dei danni tutti patiti, invocando l’applicabilità alla fattispecie della responsabilità contrattuale ex art. 1681 c.c..

 

Si costituiva la convenuta, instando per la reiezione delle domande. Negava la convenuta una propria responsabilità nella causazione del sinistro, rilevando che l’infortunio sarebbe da attribuirsi ad un comportamento imprudente o imperito dell’attrice che sarebbe caduta a terra autonomamente per una perdita di equilibrio sugli sci. La medesima contestava anche la pretesa risarcitoria.

 

Acquisita la documentazione prodotta, escussi i testi ed assunta CTU medico legale sulla persona dell’attrice, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.

 

In esito alle risultanze istruttorie la domanda attorea merita accoglimento seppur come infra meglio spiegato, solo parziale, per la sussistenza di colpa concorrente dell’attrice nella causazione dell’evento dannoso.

 

E’ pacifico in causa che l’infortunio de quo si è verificato il 12.03.2011 presso la stazione a valle della seggiovia denominata “Gigante” nel comprensorio TRE VALLI di Moena- Lusia-Passo S. Pellegrino-Falcade, quando S.F. nell’atto di salire sul seggiolino è caduta a terra.

 

La fattispecie va quindi indubbiamente inquadrata, secondo costante giurisprudenza, nel contratto di trasporto previsto dall’art. 1681 c.c., il cui contenuto consiste nell’obbligazione assunta dal vettore, in questo caso la convenuta, di trasferire persone da un luogo ad un altro dietro il pagamento di un corrispettivo per l’ipotesi di trasporto oneroso, come nel caso di specie.

 

La responsabilità contrattuale del vettore per l’incolumità dei viaggiatori che trasporta prevista dall’art. 1681 c.c. è generale e, una volta provato dal passeggero il nesso causale tra l’attività di trasporto ed il danno subito, non ammette limitazione alcuna, salvo che il vettore non provi “… di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”. Tuttavia, per particolari mezzi di trasporto, quali gli impianti di risalita a movimentazione continua che necessitano, all’inizio e al termine del trasporto di una collaborazione attiva da parte del viaggiatore, nell’accertamento della responsabilità del vettore in ordine all’idoneità delle misure da lui prese per evitare danni alle persone trasportate, deve tenersi in debito conto anche la condotta dell’utente. Questi, se non è in grado di offrire la sua collaborazione, è obbligato a segnalare in anticipo eventuali difficoltà in modo che il vettore o un suo addetto, possano intervenire adeguatamente per assicurare la sicurezza del trasportato.

 

Nel caso di specie, un tale obbligo di preventiva segnalazione da parte dell’odierna attrice non sussisteva, per essere essa sciatrice abituata ad utilizzare impianti di risalita a fune (si veda la deposizione della teste B.).

 

Ai fini della ricostruzione della dinamica dell’incidente il Tribunale ritiene di non doversi basare sulla dichiarazione confessoria rilasciata dall’attrice all’agente accertatore (consistita nel “mentre attendeva l’arrivo della seggiovia perdeva l’equilibrio cadeva a terra”), in quanto tale dichiarazione liberamente apprezzabile dal Giudice, essendo stata emessa alla presenza non della controparte ma di un terzo, è smentita dalla deposizione della teste B. e dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio medico-legale, secondo cui le lesioni riportate sono compatibili con il meccanismo traumatico descritto dall’attrice in sede di atto di citazione. Pertanto il Tribunale fonda la propria decisione sulle prove orali e documentali raccolte nel presente giudizio.

 

Secondo la ricostruzione offerta dalla teste oculare B., la cui deposizione appare coerente e lineare, l’attrice, dopo avere oltrepassato il cancelletto di accesso all’impianto, mentre stava per prendere posto nella seggiovia accanto alla teste B., urtata dal seggiolino perdeva l’equilibrio e veniva spinta a terra. Solo dopo che l’attrice era caduta a terra e su sua insistènte richiesta la seggiovia veniva fermata e si avvicinava l’addetto che regolava il movimento della seggiovia.

 

Va quindi rilevato come, una volta oltrepassato il cancelletto d’ingresso, l’attrice abbia erroneamente valutato le esigenze di rapidità imposte per potersi imbarcare sulla seggiovia. Altrimenti detto, l’attrice ha male considerato la necessaria prontezza nel mettersi seduta sul seggiolino. La sciatrice che accompagnava l’attrice, ha descritto la rapidità della fase di rotazione del seggiolino. Ma comunque parte attrice non ha addotto alcun malfunzionamento dell’impianto in rilievo. La velocità di detto impianto, peraltro, risulta essere costante, quindi non può configurarsi una maggiore rapidità della fase di rotazione dei sedili nelle stazioni di imbarco e sbarco. Il teste M.R., responsabile degli impianti della società convenuta, ha indicato in circa 0,6 metri al secondo la velocità della seggiovia, costante in fase di salita e discesa da parte degli utenti. Ha dato atto che, in caso di bisogno, l’impianto può anche essere fermato in virtù di una rampa di decelerazione mediante attivazione del pulsante di blocco. Il medesimo teste ha poi affermato che l’impianto viene collaudato ogni anno alla riapertura estiva ed invernale.

 

Dagli elementi emersi dall’istruttoria si profila esservi un concorso paritario di colpa tra le parti relativamente al sinistro di cui è causa, che è quindi da attribuirsi per il 50% all’attrice e per il 50% alla convenuta. Se da un lato l’attrice ha posto in essere una condotta inadeguata e si è, per errata valutazione dei tempi necessari ai fini dell’imbarco dell’impianto di risalita, attardata nel mettersi a sedere sul seggiolino, dall’altro difetta in capo alla convenuta la prova dell’aver posto in essere ogni misura atta ad evitare il danno. In altre parole, se la convenuta è anche riuscita a provare che l’arresto dell’impianto non può essere immediato, ma che sempre c’è uno spazio di frenata, nessuna prova ha però fornito a sostegno dell’inevitabilità del danno. In particolare, non risulta che l’addetto sia tempestivamente intervenuto, sia sollecitando a voce l’attrice a collocarsi in modo corretto nella zona di imbarco, sia – eventualmente -anche cercando di sostenere, a mano, il sedile e procurarle qualche attimo in più, forse sufficiente per portarla in salvo. E’ peraltro provato che un arresto d’emergenza dell’impianto è stato effettuato quando ormai l’attrice era caduta a terra e solo dopo che tale intervento è stato invocato dall’attrice stessa.

 

In ordine alla quantificazione dei danni medesimi, si osserva.

 

L’attrice ha, in sede di precisazione delle conclusioni, limitato l’ammontare del danno alle percentuali indicate dal CTU nell’elaborato depositato il 17.02.2014.

 

Ritiene a tal proposito il giudicante di non ripercorrere, nella odierna sede, le alterne ed ormai note vicende del danno non patrimoniale così come, da ultimo, delineato nelle più che note quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un. 28.11.2008 nr. 26972-73-74 e 65), le quali, nel riportare l’intero sistema nell’ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria, se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno imposto una liquidazione unitaria della figura in grado di tenere conto delle emergenze di giudizio e delle prescrizioni indicate dalla Corte medesima nella individuazione e selezione dei pregiudizi risarcibili, adottando, pertanto, nella liquidazione, le previsioni di cui alle recenti tabelle del Tribunale di Milano in tema di riparazione dei danno non patrimoniali tutti.

 

Trattasi di tabelle le quali prevedono, da un lato il ristoro del danno biologico così come emerso dalle acquisizioni di ordine tecnico, con successiva modificazione in aumento dello stesso, in misura anche elevata, al fine di procedere alla c.d. personalizzazione del danno.

 

Più nello specifico, le dette tabelle, rilevato che il danno liquidato nelle tabelle 2008 era relativo al c.d. danno biologico ante le Sezioni Unite, cui veniva poi aggiunto il danno morale, ritengono di dover procedere ad una valutazione congiunta dei due danni, in ossequio alle determinazioni della Corte, procedendo alla attualizzazione del danno biologico comprensivo anche della sofferenza patita, salva eventuale ulteriore maggiorazione laddove la parte alleghi un pregiudizio ulteriore (quello che negli ultimi anni, veniva individuato con il termine di danno esistenziale).

 

Non condivide il giudicante la applicazione, a sinistri esulanti dalla circolazione stradale, delle tabelle delle micropermanenti di cui alla legge del 2001.

 

Con specifico riferimento ai danni di natura fisica patiti dall’attrice, si osserva.

 

Con specifico riferimento al Danno biologico, si osserva.

 

L’attrice, nata il 16.08.1962, aveva, all’epoca del sinistro, marzo 2011, 48 anni.

 

Questa, come emerge dalla consulenza tecnica acquisita, ha riportato, in seguito al sinistro “una distorsione del ginocchio destro con lesione del legamento crociato anteriore” (cfr. CTU dott. Sandro La Micela).

 

Dette lesioni hanno cagionato un danno biologico permanente, valutato ed espresso dal CTU nella misura del 7%; un’inabilità temporanea al 100 % di 6 giorni, un’inabilità temporanea parziale al 75 % di 50 giorni, un’inabilità temporanea parziale al 50 % di 50 giorni ed un’inabilità temporanea parziale al 25 % di 92 giorni; dette lesioni non incidono sulla capacità lavorativa generica e specifica.

 

Ritiene il giudicante di condividere tali valutazioni che appaiono conformi e coerenti con i danni effettivamente patiti dall’attrice come sopra riportati e descritti.

 

Il danno biologico relativo all’invalidità permanente, viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto utilizzati dal Tribunale Milano 2013, che rapportano l’entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all’incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all’elevarsi dell’età del danneggiato al momento del sinistro.

 

Le tabelle milanesi liquidano, per un soggetto di 48 anni con un danno del 7%, un danno non patrimoniale complessivo di Euro 11.589,00 al valore attuale.

 

A tal proposito, si premette, inoltre, che la liquidazione viene svolta alla attualità (con utilizzo, cioè, dei valori delle tabelle dell’anno 2013); il totale verrà poi devalutato alla data del sinistro per individuare l’importo su quale dovranno essere applicati interessi e rivalutazione monetaria secondo le indicazioni offerte dalla Suprema Corte con decisione S.U. 11 febbraio 1995, n. 1712.

 

Per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta va liquidato (sulla base dei criteri stabiliti uniformemente dalla tabella prescelta) un importo di Euro 120.

 

Le predette tabelle prevedono un danno inserito in una forbice da Euro 96 a Euro 144,00.

 

L’importo adottato viene scelto in considerazione della assenza di particolari elementi a sostegno di un danno maggiore

 

Per la invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.

 

La invalidità temporanea totale ammonta a Euro 720, l’inabilità parziale al 75 % ammonta a Euro 4500,00, l’inabilità parziale al 50 % ammonta a Euro 3.000,00 e l’inabilità parziale al 25% ammonta a Euro 2.760,00.

 

Il totale del danno non patrimoniale ammonta, alla data odierna, a Euro 22.569,00, pari a Euro 21.694,90 alla data del sinistro (marzo 2011).

 

All’attrice vanno inoltre riconosciuti le spese mediche nella misura di Euro 1.950,03, ritenute congrue dal CTU in sede di perizia.

 

All’attrice non vanno riconosciute a titolo di danno patrimoniale né le decurtazioni dello stipendio subite, essendo relative ad un periodo temporale in cui era ormai cessata l’inabilità temporanea né le spese, per assistenza domestica, non avendo l’attrice prodotto documentazione attestante l’esatto ammontare delle stesse.

 

Per effetto dell’accertato concorso di colpa nella causazione del sinistro in capo all’attrice nella misura del 50 %, gli importi riconosciuti supra vanno ridotti corrispondentemente del 50%.

 

La convenuta deve essere condannata alla rifusione dei danni patiti dall’attrice e pari a Euro 12.259,52 alla data odierna, oltre ad interessi al tasso legale sulla somma di Euro 11.822,60 annualmente rivalutata dal marzo 2011 al saldo secondo il metodo di liquidazione espresso dalla Cass. Sez. Unite 17.02.1995 nr. 1712.

 

Con riferimento alle spese di giudizio si osserva.

 

Le spese di causa vanno distribuite fra le parti in considerazione del rispettivo grado di responsabilità accertata per la causazione dell’evento dannoso e vanno poste a carico della convenuta nel limite del 50 % con compensazione del 50%.

 

P.Q.M.

 

 

Il Tribunale di Trento, in persona del giudice dott.ssa Serena Alinari, definitivamente pronunciando,

 

ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa,

 

1) accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa è da attribuire alla responsabilità della convenuta nella misura del 50 % ed alla responsabilità dell’attrice nella misura del 50%;

 

2) condanna la convenuta alla rifusione dei danni patiti dall’attrice quantificati alla data odierna in Euro 12.259,52, oltre ad interessi al tasso legale dalla data del sinistro, marzo 2011, al saldo, calcolati sulla somma di Euro 11.822,60 annualmente rivalutata;

 

3) condanna la convenuta alla rifusione, in favore dell’attrice, di metà delle spese del presente giudizio che vengono liquidate per intero in: Euro 7.254,00 per compenso, Euro 477,47 per anticipazioni, Euro 125,80 per spese, oltre 15 % rimborso spese generali ed accessori come per legge, con compensazione per metà.

 

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