TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI SILANDRO; sentenza 24 febbraio 2009, n. 11

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI SILANDRO; sentenza 24 febbraio 2009, n. 11; Giud. Tarneller; BF (Avv. Costa, Campagnoli, Aprile) c. FUNIVIE GHIACCIAI s.p.a. (Avv. Mairhofer, Fill)

 

Responsabilità civile – Incidente sulla pista da sci – Cannone sparaneve – Concorso di colpa del danneggiato – Responsabilità extracontrattuale del gestore della pista – Non sussiste

 

Il gestore di una pista da sci non risponde dei danni patiti dallo sciatore che impatta contro un cannone sparaneve se la condotta dell’attore danneggiato non rientra tra quelle normalmente prevedibili. (Nella specie, l’attore proveniente da un’altra pista da sci attraverso una pista di collegamento effettuava una “spigolata” e perdeva l’equilibrio andando ad impattare contro il retro di un cannone sparaneve posto più a monte sulla pista di arrivo. Il giudice, in applicazione della legge n. 363/2003, ha affermato che l’obbligo di precauzione del gestore della pista non può spingersi fino a garantire gli utenti che tengono una condotta imprevedibile e abnorme, tenuto conto che la risalita del pendio da parte degli sciatori è normalmente vietata dall’art. 15 l. n. 363/2003. Nel caso in esame, il giudice ha dedotto l’eccessiva velocità dell’attore dalla circostanza che la forza di inerzia con cui questi ha impattato in salita contro il retro di un cannone sparaneve, è stata tale da fargli rompere il casco, danneggiando lo stesso cannone sparaneve. Nel richiamare il principio di cui in massima, il giudice fonda il principio di autoresponsabilità di cui all’art. 1227 c.c. sull’art. 2 Cost., e sul relativo dovere di solidarietà).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza (in tedesco e italiano)

fb-share-icon