TRIBUNALE DI ROVERETO; sentenza 3 aprile 1979, n. 87

TRIBUNALE DI ROVERETO; 3 aprile 1979, n. 87; Pres. Zambonirel. Diez, T. M. (avv.ti Clementi, Pedò) c. Funivie s.p.a. (avv. Frizzi).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Cabinovia – Contratto di trasporto – Infortunio del trasportato – Responsabilità per danni – Sussistenza – Onere della prova

 

Posto che fra il gestore di una cabinovia e lo sciatore trasportato si conclude un contratto di trasporto, il gestore risponde dei danni subiti dal trasportato durante il viaggio ed in occasione di esso, salva la prova del fortuito, che può sussistere anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato (nella specie, in base all’enunciato principio, il gestore viene condannato a risarcire i danni subiti da una sciatrice trasportata, caduta dopo essersi impigliata con un piede in fase di discesa dal mezzo, e poi trascinata per qualche metro prima che l’impianto fosse arrestato).

 

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Testo della sentenza

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