BUNALE DI BOLZANO; sentenza 2 novembre 1993, n. 1046

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 2 novembre 1993, n. 1046; Pres. Est. Delerba; GA (Avv. Egger) c. FUNIVIE S. (Avv. Boscarolli)

 

Responsabilità civile – Incidente sciistico – Palo impiantato sulla pista da sci – Responsabilità del gestore della pista– Non sussiste

 

Il gestore di una pista da sci non risponde dei danni che uno sciatore si procura andando a sbattere contro un palo presente sulla pista da sci se esso, date le circostanze concrete, non rappresenta un’insidia. (Nella specie, il palo verticale di un traguardo infisso sulla pista da sci era stato protetto da un materassino arancione imbottito. Il fatto è avvenuto durante una giornata limpida, tale che il materassino era visibile da lontano ed è stato accertato che l’impatto è avvenuto mentre l’attore danneggiato era distratto guardandosi alle spalle. Il giudice ha respinto le domande attoree)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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