CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, 23 MAGGIO 1992, N. 6218

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, 23 MAGGIO 1992, N. 6218

Contratto di appalto – Costruzione di nave – Verifica da parte del committente – Risoluzione del contratto – Inadempimento dell’appaltatore

 

Nel contratto di appalto, il committente ha diritto, ai sensi dell’art. 1662 c.c., di controllare e sorvegliare a proprie spese lo svolgimento dei lavori scegliendo non solo i tempi ed i modi della verifica ma anche le persone attraverso cui effettuarla senza che l’appaltatore possa limitare questi diritti, richiedendo che la verifica sia eseguita da particolari categorie di esperti. Pertanto, incorre nell’inadempimento legittimante la risoluzione del contratto l’appaltatore che si oppone alla verifica della esecuzione dell’opera di costruzione di una imbarcazione (nella specie, da diporto) pretendendo che essa sia affidata a tecnici del Registro Navale, il cui potere di controllo tecnico delle costruzioni marittime per fini di tutela degli interessi pubblici connessi alla sicurezza della navigazione (ai sensi dell’art. 235 cod. nav.) non esclude o limita i poteri di controllo e verifica che, per altri fini, spettano al committente dell’opera.

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
   Dott.    Rocco             PAFUNDI                     Presidente
    ”       Filippo           ANGLANI                       Consigliere
    ”       Aldo              MARCONI                               “
    ”       Franco            PAOLELLA                     Rel. “
    ”       Roberto Michele   TRIOLA                            “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
S.R.L. PLAST.I. LUPI in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, amministratore unico, Ing. Giorgio Lupi, con sede in Cernusco sul Naviglio, Via Grandi, 8; elettivamente domiciliata in Roma Viale Angelico, 219 presso l’Avv. Giancarlo Civello che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Giorgio Lombardo, per delega a margine del ricorso.
– Ricorrente –
contro
ALGA OFFSHORE S.R.L. in liquidazione, corrente in Milano Via G.G. Mora, 9 in persona del liquidatore Giancarlo Andolfi; elettivamente domiciliata in Roma Piazza Adriana 15 presso l’Avv. Nicola Romano che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale Notaio Angelo Gallizia di Milano del 24.4.91 rep. 48050 e dagli Avv.ti Gaetano Guerra e Carlo Lucchini Gabriolo, per delega in calce al controricorso.
– Controricorrente –

Per la cassazione della sentenza non definitiva n. 1945 e della sentenza definitiva n. 1869 della Corte di Appello di Milano del 5.6.-17.12.1985 la n. 1945 e del 6.5.-29.9.1987 la n. 1869.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.5.1991 dal Cons. Paolella.
È comparso l’Avv. Romano difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen., dr. Lo Cascio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO
Con atto di citazione del 13-5-77 la s.r.l. Alga Offshore conveniva davanti al Tribunale di Milano la s.r.l. Plast.i. Lupi, esponendo di aver commissionato alla convenuta, in base a disegni allo scopo trasmessile, la costruzione del modello in legno e vetroresina (dal quale poi sarebbe stato ricavato lo stampo per la produzione in serie) di una imbarcazione a vela progettata dall’architetto Dick Carter e denominata “Luna 50”, di aver pagato, quale corrispettivo dell’appalto, nove fatture emesse dalla convenuta per complessive L. 48.603.223, ma non altre tre fatture, per complessive L. 6.391.361, a causa dell’inadempimento della convenuta che non aveva consentito ad essa committente di controllare lo stato dei lavori.
Chiedeva quindi la risoluzione del contratto e la condanna della convenuta alla consegna dei disegni e del modello costruito, nonché alla restituzione della differenza tra il maggior importo pagato e quello, minore, corrispondente al valore del modello.
Costituitasi, la convenuta contestava il fondamento della domanda e chiedeva che, autorizzava la chiamata in causa dei sigg.ri Andolfi e Gasperini, con i quali assumeva essersi l’ing. Giorgio Lupi a suo tempo accordato per realizzare il modello, venissero rigettate le domande dell’attrice ed i terzi chiamati condannati al pagamento integrale dei lavori eseguiti ed al risarcimento dei danni.
Con successive memorie del 15-10-77 e 6-3-78 la società attrice modificava la domanda; esponendo di aver accettato, salvi i diritti fatti valere in causa, la consegna del modello costruito, dichiarava di poter ad esso attribuire il valore di L. 5.000.000 e chiedeva, quindi, la restituzione del minor importo di L. 44.515.223.
Il Tribunale adito, con sentenza non definitiva del 2-4-81, dichiarava risolto il contratto inter partes per inadempimento della convenuta e quest’ultima debitrice della s.r.l. Alga Offshore della somma di L. 45.724.063, da cui doveva però dedursi l’importo del valore del modello restituito, per la determinazione del quale disponeva, con separata ordinanza, ulteriore istruzione.
Espletata consulenza tecnica, sulla base ed in conformità delle sue conclusioni il Tribunale riteneva doversi attribuire al modello il valore di L. 15.000.000 e condannava conseguentemente la convenuta, con la sentenza definitiva (del 12-5-83), al pagamento della somma di L. 30.724.063, con gli interessi del 13% del 13-5-77 al saldo.
Avverso entrambe le sentenze proponeva appello la S.r.l. Plast.i.
Lupi, chiedendo l’accoglimento delle istanze avanzata in primo grado.
Resisteva la società appellata, proponendo a sua volta impugnazione, in via incidentale, perché, in parziale riforma della sentenza definitiva, la società appellante fosse condannata al pagamento dell’intera somma corrispostale (L. 45.724.063), oltre gli interessi del 16% dal 13-5-77 al saldo.
Con sentenza non definitiva del 17-12-85, la Corte d’Appello di Milano respingeva l’impugnazione proposta contro la sentenza non definitiva, ritenendo infondate sia la doglianza con cui era stata riproposta la tesi dell’avvenuta risoluzione consensuale del rapporto, giacché l’adesione della Plast..I. Lupi alla decisione dell’Alga Offshore di risolvere il rapporto, era stata subordinata, con valore di controproposta, all’accettazione di determinate condizioni di natura economica, sia quella diretta contro la statuizione che aveva individuato l’inadempienza legittimante la risoluzione del rapporto per colpa della convenuta nel rifiuto opposto dall’appaltatrice alla richiesta della committente di verificare lo stato dei lavori a mezzo di tecnici da essa scelti, attesa la legittimità della pretesa della Plast..I. Lupi di far effettuare detta verifica dai tecnici da essa indicati.
Con separata ordinanza disponeva accertarsi, a mezzo di nuova consulenza tecnica, il valore del modello realizzato.
Espletato il nuovo accertamento tecnico, con sentenza del 6-5-29-7-87 la corte milanese, recependo l conclusioni del C.T.U. circa l’indisponibilità di elementi atti a stabilire la corrispondenza o meno del modello realizzato ai disegni costruttivi, e quindi il suo valore al momento della consegna alla committente, tale valore riteneva doversi limitare a quello (L. 5.000.000) che la stessa Alga Offshore gli aveva riconosciuto nell’immediatezza della consegna.
In parziale riforma della sentenza definitiva, condannava perciò la Plast.I. Lupi a pagare alla controparte la somma di L. 40.724.063 (L. 45.724.063 – L. 5.000.000), oltre gli interessi del 13% dal 13-5-77 al saldo. Condannava altresì l’appellante al pagamento delle spese processuali del grado.
Contro entrambe le sentenze della corte milanese ricorre per cassazione la s.r.l Plast..I. Lupi, sulla base di quattro motivi.
Resiste la società intimata con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

 

DIRITTO
Col primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 cod. civ., anche in relazione all’art. 1326 dello stesso codice.
Ricorda la ricorrente che la tesi dell’avvenuta risoluzione consensuale del rapporto è stata respinta dalla corte milanese, nella sentenza non definitiva, sul rilievo che con la lettera del 17 marzo 1977 la Plast.I. Lupi non aveva aderito alla volontà espressa dalla Alga Offshore di considerare risolto il rapporto, poiché tale adesione aveva subordinato, con valore di controproposta, a determinate condizioni di contenuto economico. Assume che, così argomentando, i giudici d’appello non avrebbero considerato che le anzidette “condizioni” riguardavano esclusivamente la definizione della parte economica del rapporto, senza incidere in alcun modo sulla volontà di scioglimento dal vincolo contrattuale, con tale missiva manifestata.
Il motivo è infondato.
L’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale, costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici e giuridici, ed adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità.
Non merita, allora, le critiche svolte col motivo in esame la statuizione impugnata, poiché al censurato risultato di una simile indagine la corte milanese è pervenuta, con adeguata e corretta motivazione, osservando che con la lettera (del 17-3-77) in cui, secondo l’assunto della società appellante, sarebbe stata dalla stessa manifestata la volontà di aderire alla “proposta” di risoluzione comunicatale dalla controparte, erano state in realtà enunciate, con significato e valore di controproposta, le molteplici condizioni di natura economica (pagamento dei lavori eseguiti, del mancato utile industriale, dei materiali impiegati) cui si intendeva subordinare l’accettazione e la stessa operatività della risoluzione, tanto da condizionare al “saldo” di quanto richiesto con la missiva in questione la consegna dell’opera (il modello d’imbarcazione), quale fino a quella data realizzata.
Col secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1662 c.c..
Assume la ricorrente che in tale violazione sarebbero incorsi i giudici di merito, nella sentenza non definitiva, per aver ravvisato un’inadempienza dell’appaltatrice, legittimante la risoluzione del contratto per suo fatto e colpa, nell’aver essa impedito alla committente di verificare, nel corso dei lavori, l’opera appaltata.
Addebita a quei giudici di non aver considerato che la richiesta della Plast. I. Lupi di far eseguire la verifica da “tecnici qualificati di un registro navale”, a cura ed a carico della committente, non era affatto contro legem, posto che il controllo sulle costruzioni marittime è riservato dal codice della navigazione (art. 2359 proprio al Registro italiano navale, e che, a termini dell’art. 1662 cod. civ., il committente ha sì il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne lo stato, ma “a proprie spese”.
Anche questo motivo è privo di fondamento.
L’art. 1662 cod. civ. attribuisce al committente il diritto di controllare e sorvegliare l’andamento dei lavori, al fine di assicurarsi che l’esecuzione dell’opera avvenga e proceda in conformità dei fatti o secondo le regole dell’arte, facendone verificare a proprie spese lo stato. Ma – ed è connaturato alla “ratio” stessa nella norma in esame, – è esclusivamente riservata al committente la scelta, non solo dei tempi e dei modi della verifica, ma anche, e soprattutto, della persone attraverso cui effettuarla.
Sicché la pretesa dell’appaltatore che il controllo venga eseguito da tecnici scelti sì dal committente, ma tra quelli appartenenti ad una determinata categoria, ponendosi come un’indebita limitazione del diritto in questione, idonea a pregiudicare gli interessi per la cui tutela lo stesso è riconosciuto, si risolve in una vera e propria inadempienza contrattuale dell’appaltatore, suscettibile di essere considerata e valutata quale ragione di risoluzione del rapporto.
Nella denunziata violazione non sono perciò incorsi i giudici d’appello ravvisando un’inadempienza della società appaltatrice, giustificante la pronunzia di risoluzione per suo fatto e colpa, nell’avere essa posto quale condizione dell’effettuanda verifica dello stato e dell’andamento dei lavori, l’affidamento della medesima a “tecnici qualificati di un Registro Navale”.
Nè ha fondamento il richiamo che la ricorrente fa alla norma del codice della navigazione (art. 235) che demanda al Registro italiano navale il “controllo tecnico” delle costruzioni marittime, non avendo tale tipo di controllo, volto a tutelare gli interessi pubblici connessi alla sicurezza della navigazione, nulla a che vedere con il controllo che il privato committente ha il diritto di esercitare, ai sensi dell’art. 1662 cod. civ., per assicurarsi che l’esecuzione dell’opera appaltata, costituita nella specie dalla realizzazione di un modello d’imbarcazione a vela, avvenga “secondo le condizioni stabilite dal contratto ed a regola d’arte”.
Col terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 696 c.p.c.
Assume la ricorrente che in tale violazione sarebbe incorsa la corte di merito, nella sentenza definitiva, per aver addebitato alla Plast..I. Lupi di non aver assolto l’onere probatorio, su di lei gravante, di fornire gli elementi indispensabili per accertare, con un minimo di attendibilità, quale valore commerciale avesse il modello al momento della consegna, senza considerare che tali elementi, ai fini della ricostruzione delle misure e dei profili del modello realizzato, e, quindi, della rispondenza del medesimo al progetto fornito dalla società committente, erano contenuti nell’accertamento tecnico preventivo ritualmente acquisito al processo.
Il motivo e privo di fondamento.
Dalle considerazioni e dai rilievi del consulente tecnico nominato in sede di gravame, fatti propri dai giudici d’appello, risulta che in effetti anche dei dati acquisiti attraverso l’accertamento tecnico preventivo si è tenuto conto, sia pure per constatarne l’incompletezza e l’insufficienza, quali elementi probatori e-o fonte di valutazione e di convincimento, nell’ambito dell’indagine volta a stabilire se il modello d’imbarcazione fosse stato realizzato dall’appaltatrice in conformità – quanto a misure, “profili”, e “linee d’acqua” – ai disegni costruttivi forniti dalla committente, e, conseguentemente, se e quale valore commerciale potesse avere per quest’ultima il prototipo consegnatole.
Con l’ultimo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c., la ricorrente rimprovera alla corte di merito di aver ritenuto applicabile lo stesso tasso d’interesse (13% annuo) stabilito dal tribunale con riferimento al tasso medio sui depositi corrisposto all’epoca delle banche, per il solo fatto che la misura di tale tasso non era stata oggetto d’impugnazione.
La stessa formulazione della censura ne evidenzia e dimostra l’infondatezza. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, statuizioni e questioni che hanno formato oggetto di gravame con l’atto di appello. Ma la questione in ordine ala quale viene invocato, col motivo in esame, il controllo di legittimità, è rimasta del tutto estranea, come la sentenza impugnata non ha mancato di sottolineare, e come la stessa ricorrente riconosce, alla materia delimitata dai motivi d’appello oggetto del dibattito processuale in sede di gravame.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo procedimento.

PQM

La Corte: rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese di questo procedimento.

Così deciso in Roma il 7-5-1991.

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