CASSAZIONE PENALE, sentenza 8 novembre 2005 – dep. 27 gennaio 2006, n. 3367

CASSAZIONE PENALE; sezione IV, sentenza 8 novembre 2005 – dep. 27 gennaio 2006, n. 3367; Rel. Colombo; Imp. K.K. Conferma Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano; sentenza 2 ottobre 2003 n. 229. 

 

Responsabilità penale – Valanga colposa – Sci – Fuoripista – Presenza di cartelli di pericolo – Colpa – Sussistenza – Condanna

 

Lo sciatore che pratica il fuori pista in una zona dove insistono i cartelli di divieto e provoca una valanga risponde del reato di valanga colposa ex artt. 426-449 c.p. (nel caso di specie, l’imputato, esperto sci alpinista, sciava in fuori pista dove erano presenti cartelli in quattro lingue con l’iscrizione “stop, pericolo valanghe”).   

  

Cass. pen. Sez. IV, (ud. 08/11/2005) 27-01-2006, n. 3367

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COCO Giovanni – Presidente Dott. MARINI Lionello – Consigliere Dott. IACOPINO Silvana – Consigliere Dott. COLOMBO Gherardo – Consigliere Dott. FOTI Giacomo – Consigliere

 ha pronunciato la seguente: sul ricorso proposto da:

K.K., N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 02/10/2003 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di BOLZANO;

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLOMBO GHERARDO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA A. che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito il difensore VALENTI Alberto che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

 

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

 

K.K. ha proposto, tramite i difensori, ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, del 02/10/2003 che l’ha condannato per il reato di cui agli artt. 426 e 449 c.p. per avere il (OMISSIS) causato una valanga, riformando la sentenza assolutoria di primo grado.

Essendo incontestato il fatto ed il rapporto eziologico con la condotta del ricorrente, consistita nello scendere fuori pista sul versante sud della (OMISSIS), il primo Giudice ha escluso la colpa specifica, consistita in inosservanza del cartello “Stop pericolo di valanghe”, perchè il cartello non esprimerebbe un divieto ma l’informazione che si sta abbandonando una zona protetta, non essendo identificabile una fonte giuridica del divieto. Ed ha escluso la colpa generica (inosservanza del bollettino meteorologico, mancata considerazione delle precipitazioni dei giorni precedenti, mancata consultazione della carta di localizzazione probabile delle valanghe, mancata valutazione della consistenza del manto nevoso), perchè, tenuto conto che di fatto alcune delle ipotesi non erano applicabili al caso concreto (per esempio il bollettino meteorologico non riguardava il luogo dell’evento), nel complesso i segnali di pericolo non sarebbero stati tali da far riconoscere il pericolo con evidenza, e il distacco della valanga non era prevedibile.

I Giudici d’appello hanno invece ritenuto che:

  • il cartello di stop era chiaro, preciso e non ammetteva interpretazioni diverse dal divieto. K. l’ha ignorato colpevolmente pur passandovi vicino. Non è necessario che il divieto abbia fonte pubblica, potendo anche essere privato. Nel caso di specie era stato collocato in collaborazione tra il gestore delle piste e il finanziere G., e il suo scopo era quello di proteggere sia il ricorrente che coloro che occupavano le piste a valle.

  • comunque la condotta dell’imputato è stata imprudente e negligente. La valanga era prevedibile in base ad almeno tre fattori di rischio evidenziati dalla C.T.U. (pendenza, neve caduta e aumento della temperatura) che avrebbero dovuto indurre il ricorrente – esperto alpinista – a desistere dalla discesa. Altri fattori, pure elencati nella C.T.U., hanno ridotto il rischio ma non l’hanno escluso: possibilità che il manto fosse già consolidato;

diminuzione della temperatura durante le precipitazioni nevose;

mancanza di segnali d’allarme (rumori sospetti, distacchi di slavine), discese effettuate senza conseguenze su pendii esposti a pericolo;

  • secondo il C.T.U. il pericolo era “marcato”, secondi altri forte o acuto;

  • secondo il C.T.U. il rischio poteva essere affrontato da due esperti sci alpinisti ma non da una guida alpina responsabile di un gruppo di persone.

Tutti questi elementi fanno ritenere ai Giudici d’appello che il pericolo era riconoscibile da persone non particolarmente esperte e a maggior ragione da un esperto sci alpinista e futura guida alpina come il ricorrente. Tanto più che il comunicato n. 5 del (OMISSIS) del Servizio prevenzione valanghe era inquietante. Tre sono i motivi di ricorso.

Il primo lamenta travisamento del fatto e omessa o contraddittoria motivazione, mancando qualsiasi dimostrazione della circostanza che il ricorrente abbia notato il cartello di stop (a notevole distanza dal punto di partenza della discesa) e vi abbia dato il significato voluto dalla sentenza impugnata, poi intenzionalmente ignorandolo.

Essendo questi in procinto con il suo compagno di fare sci alpinismo in territorio libero non aveva obbligo di verificare la presenza di cartelli.

Il secondo lamenta l’erronea applicazione dell’art. 43 c.p. per disapplicazione dei principi in tema di colpa specifica. Se è vero che un ordine può provenire anche da fonte non pubblica, è però necessario che l’ordine sia espresso in modo adeguato e comprensibile: lo stop, invece, significa che si sta abbandonando il comprensorio sciistico e non si è più soggetti a vigilanza o controllo degli addetti. Perciò non ha rilievo che sia stato posto in collaborazione con appartenente alla Guardia di finanza, il cui compito di verificare il pericolo di valanghe è mera presunzione.

Per il terzo motivo, l’affermazione secondo cui la combinazione estrema pendenza + notevoli quantità di neve fresca + improvviso aumento di temperatura determina un concreto pericolo di valanga percepibile anche da un non esperto è basata su presunzioni illogiche e immotivate. In effetti sia il C.T.U. che il consulente di parte hanno ritenuto che il ricorrente abbia valutato correttamente i fattori di rischio e ragionevolmente escluso un concreto pericolo di valanghe. La Corte non ha considerato gli elementi positivi di esclusione del pericolo ed ha omesso di illustrare in che cosa sia consistita in concreto la condotta colposa, omettendo anche di considerare l’affidamento sorto nel ricorrente dalla mancanza di segnali premonitori nel corso delle discese compiute di mattina sul versante nord. Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo, va ribadito che “nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l’art. 606 cod. proc. pen. , comma 1, lett. e), non consente alla Corte di una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perchè è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali” (Cass., 4^, n. 4842 del 02/12/2003 Rv. 229369). D’altra parte, a proposito della censura per travisamento del fatto, questo “in tanto può essere oggetto del sindacato di legittimità, in quanto il ricorrente deduca e dimostri di avere rappresentato al Giudice del riesame gli elementi dai quali questi avrebbe potuto rilevare il detto travisamento, sicchè la Corte di Cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati”. (Cass., 1^, n. 1496 del 11/03/1998 Rv. 211027; 4^, n. 36769 del 09/06/2004, Rv. 229690). Poichè il ricorrente non ha rappresentato in questa sede gli elementi dai quali dedurre il travisamento, limitandosi a sostenere genericamente che l’imputato era passato lontano dal cartello (situazione questa non prospettata nemmeno dalla sentenza di primo grado, ove invece si affronta la questione della natura del contenuto del cartello di “stop – pericolo di valanghe”, il che evidentemente presuppone in fatto che l’imputato l’avesse visto e quindi percepito la scritta espressa in più lingue), il motivo va rigettato. A proposito del secondo motivo occorre osservare che comunque si risolva la questione riguardante la sussistenza della colpa specifica (in ordine alla quale è comunque necessario rammentare che l’ordine può essere dato dal gestore dell’impianto proprio per evitare il rischio che coloro che lo utilizzano possano essere esposti a pericolo, e che “in tema di colpa specifica per inosservanza della regola cautelare imposta da legge, regolamento, ordine o disciplina, la prevedibilità dell’evento colposo è insita nello stesso precetto normativo violato, perchè la norma è imposta dalla necessità di evitare il pericolo che si verifichi l’evento dannoso attraverso l’inosservanza del comportamento indicato nel precetto normativo” – Cass., 4^, n. 10333 del 15/10/1997, Rv. 209067), in ogni caso il segnale “stop – pericolo valanghe” è un elemento che contribuisce a fondare la colpa generica, poichè esso implica comunque la richiesta di allertare i doveri di diligenza e di prudenza di cui all’art. 43 c.p..

Esattamente, quindi, la Corte d’Appello ha dato rilievo al segnale che espressamente richiamava il pericolo di valanghe per verificare la sussistenza della colpa in capo all’imputato.

Quanto al terzo motivo, la sentenza impugnata mette in evidenza tutti i fattori di rischio e di attenuazione del rischio (riportandoli espressamente), li rapporta tra loro, da conto adeguatamente dei motivi per i quali ha ritenuto che i secondi non elidessero i primi, e in conseguenza l’evento fosse prevedibile (precisando tra l’altro che il C.T.U. ha stimato il pericolo marcato, altri esperti hanno ritenuto il rischio ancor più elevato; che il comunicato n. 5 del (OMISSIS) del Servizio Prevenzione Valanghe riferiva che “i venti da forti a burrascosi oltre i 2500 m hanno formato diffusi accumuli eolici…specie sui versanti sottovento … e nei canali, oltre i 2200 m possono staccarsi valanghe a lastroni già con il passaggio di un singolo sciatore”; che tale situazione non riguardava solo i versanti sottovento – ed effettivamente nel comunicato si legge “specie”, che vuoi dire soprattutto ma non solo, “sui versanti sottovento”), e prevenibile attraverso l’astenersi dalla discesa; precisa che la punibilità non è subordinata all’accertamento di colpa grave. L’iter logico percorso dal Giudice d’appello è dunque immune da vizi di illogicità, e la motivazione completa e non censurabile.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2005.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2006

 

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