CHIARIMENTI AL DECALOGO DELLO SCIATORE (Famagosta 1973)

CHIARIMENTI AL DECALOGO DELLO SCIATORE (Famagosta 1973)

Testo della traduzione italiana pubblicata in RIV. DIR. SPORT. 1973, 278.

 

Regola 0: LO SCI È UNO SPORT E COME TUTTI GLI SPORT COMPORTA CERTI RISCHI E CERTE RESPONSABILITÀ DI CARATTERE CIVILE E PENALE.

 

Regola 1: RISPETTO PER GLI ALTRI. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo la persona altrui o da provocare danno.

 

Regola 2: PADRONANZA DELLA VELOCITÀ E DEL COMPORTAMENTO. Ogni sciatore deve tenere una velocità ed un comportamento adeguati alla propria capacità nonché alle condizioni generali del tempo.

 

Regola 3: SCELTA DELLA DIREZIONE. Lo sciatore a monte il quale, per la posizione dominante, ha la possibilità di scelta del percorso, deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.

 

Regola 4: SORPASSO. Il sorpasso può essere effettuato tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre a distanza tale da consentire le evoluzioni dello sciatore sorpassato.

 

Regola 5: ATTRAVERSAMENTO INCROCIO. Lo sciatore che si immette su una pista o attraversa un terreno un terreno di esercitazione deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri. Lo stesso comportamento deve essere tenuto dopo ogni sosta.

 

Regola 6: SOSTA. Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di assoluta necessità, sulle piste e in specie nei passaggi obbligati o senza visibilità. In caso di caduta lo sciatore deve sgomberare la pista al più presto possibile.

 

Regola 7: SALITA. Lo sciatore che risale la pista deve procedere soltanto ai bordi di essa ed è tenuto a discostarsene in caso di cattiva visibilità.

 

Regola 8: RISPETTO DELLA SEGNALETICA. Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica delle piste.

 

Regola 9: IN CASO DI INCIDENTE. Chiunque deve presentarsi per il soccorso in caso di incidente.

 

Regola 10: IDENTIFICAZIONE. Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne sia testimone è tenuto a dare le proprie generalità.

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