CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 20 febbraio 1979, n. 26

CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 20 febbraio 1979, n. 26, Pres. IERIMONTE, Est. COLLA, D.P. (avv. GOSTNER, PAOLETTO) c. P. D. S. s.p.a. (avv. FIORDILISO, BORZAGA). Conferma Trib. Bolzano, 17 ottobre 1975.

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Responsabilità contrattuale – Non sussiste

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Scarsa visibilità – Omessa segnalazione della presenza di una baita – Infortunio di uno sciatore – Responsabilità extracontrattuale – Non sussiste

 

Il contratto concluso tra il gestore degli impianti sciistici e lo sciatore riguarda il servizio di trasporto a monte e non anche la discesa effettuata dallo sciatore con mezzi propri (nella specie, la Corte rileva come la fase di salita e quella di discesa con mezzi propri siano da ritenersi disgiunte sul piano giuridico, e non accomunabili all’interno di un unico oggetto contrattuale, anche in base alla considerazione che le piste sono aperte a sciatori che effettuano la salita con mezzi propri, a piedi o con pelli di foca)(1)

 

Il gestore degli impianti sciistici non è responsabile del danno subito da uno sciatore in fase di discesa per aver omesso di segnalare un pericolo presente sul tracciato, ove il pericolo risulti essere stato ben visibile e prevedibile dallo sciatore stesso (nella specie, dopo aver escluso la possibilità di far ricorso alla responsabilità ex art. 1218 c.c., si è esclusa la responsabilità extracontrattuale del gestore per i danni subiti da uno sciatore per essere rovinosamente caduto a causa l’impatto contro una baita presente sul tracciato, sebbene il gestore avesse provveduto a rimuovere la segnalazione di pericolo, essendosi in ogni caso accertata in giudizio la visibilità e dunque l’evitabilità del manufatto da parte dello sciatore). (2).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

 

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