CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 11 gennaio 2000 (decisa il), R.G. 126/1996

CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 11 gennaio 2000 (decisa il), R.G. 126/1996; Pres. Est. CICIRETTI, X. (avv. Strocchi, Paiar) c. Funivie Z. (avv. De Abbondi). Conferma Trib. Trento, 23 novembre 1995.

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Praticabilità della pista – Omessa segnalazione – Infortunio di uno sciatore – Insidia o trabocchetto – Estremi

 

Nonostante l’omessa segnalazione di un pericolo, il gestore di impianti sciistici non è responsabile per i danni subiti dallo sciatore allorquando quest’ultimo, mediante un comportamento prudente ed accorto, sarebbe stato comunque in condizione di avvistare o prevedere il pericolo (nella specie, in base a detto principio, benché il tabellone di ingresso alla partenza della funivia riportasse segnalazione luminose verde, si è esclusa la risarcibilità del danno subito dallo sciatore che aveva intrapreso la discesa nonostante si fosse accorto dello stato di carenza di neve, considerando che lo sciatore aveva percorso a piedi un primo tratto di pista e in seguito, pur constatando che la pista era in condizioni proibitive, aveva iniziato imprudentemente la discesa con gli sci ai piedi).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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