CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 12 marzo 2002 (decisa il)

 

CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 12 marzo 2002 (decisa il); Pres. LUCHINI, Est. RIZZO, X. (avv. SANGIORGIO) c. Funivie Z. s.p.a. (avv. VALLE). Conferma Trib. Trento, 18 gennaio 2001.

 

 

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Presenza di una tavola di legno sporgente sul tracciato – Infortunio di uno sciatore – Danni da cose in custodia – Comportamento colposo del danneggiato – Interruzione del nesso di causalità.

 

 

 

Posto che il gestore degli impianti sciistici risponde a titolo di custode dei danni subiti dallo sciatore per la presenza di un insidia sulla pista di discesa, è necessario che sussista un rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, mentre esclude ogni responsabilità del gestore l’attribuzione causale dell’intero evento dannoso al comportamento colposo del danneggiato (nella specie, in considerazione delle peculiarità del caso concreto e dell’esclusiva riconducibilità dell’incidente all’eccessiva velocità tenuta dall’attore, trova conferma la sentenza di primo grado che respingeva la domanda di risarcimento dei danni avanzata da uno sciatore nei confronti del gestore degli impianti sciistici per l’infortunio subito a causa di una caduta provocata dall’urto contro una tavoletta di legno coperta dal manto nevoso presente nella parte finale del tracciato della pista di discesa ed in prossimità del corridoio dell’ingresso all’impianto di risalita).

 

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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