CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 13 luglio 1991, n. 285

CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 13 luglio 1991, n. 285; Pres. DELUCA, Est. DIEZ; PP (Avv. GIEBELMANN) c. TG e ZR (Avv. BALLARDINI). Conferma Trib. Rovereto, 20 agosto 1987, sent. 171/1987

 

Responsabilità civile – Sci – Scontro tra sciatori – Investimento a valle di un dosso – Colpa dell’investitore – Non sussiste

 

Responsabilità civile – Sci – Responsabilità dei genitori di uno sciatore minore – Prova liberatoria – Fattispecie

 

Non versa in colpa lo sciatore minore di età che, pur sciando ad andatura tranquilla, abbia investito uno sciatore stazionante a ridosso di un dosso e privo di sci ai piedi perché accorso per soccorrere un altro minore caduto, in quanto il comportamento del danneggiato, sia pur determinato da una finalità altruistica, costituisce una violazione delle regole di condotta sulle piste. (1)

La prova contraria alla presunzione di responsabilità di cui all’art. 2048, secondo comma, c.c., può essere offerta dai genitori sia dimostrando che l’evento dannoso causato dal minore sarebbe occorso nonostante la più diligente sorveglianza, sia dimostrando di aver impartito al minore una educazione adeguata (nella specie, le prove testimoniali attestano che la minore ha ricevuto una adeguata preparazione sciistica e che il comportamento vigilante tenuto dal genitore che accompagnava la sciatrice minore sulle piste è esente da censure, né avrebbe potuto evitare l’investimento). (2)

 

© Umberto izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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