CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 13 marzo 1982, n. 83

CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 13 marzo 1982, n. 83; Pres. Dini Ciacci, Rel. Pradi, I. I. (avv. Patrizi, Taddei) c. P. s.p.a. (avv. Larentis)Riforma Trib. Trento, 6 dicembre 1979.

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Seggiovia – Contratto di trasporto – Fase di salita sul mezzo – Responsabilità per danni – Concorso di colpa del danneggiato

 

Posto che il contratto di risalita stipulato tra gestore di seggiovia e sciatore rientra nella fattispecie del contratto di trasporto, il gestore è responsabile del danno subito dallo sciatore nell’arco di tutta la durata del viaggio se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, mentre lo sciatore è chiamato a collaborare attivamente con il proprio comportamento diligente all’operazione di trasporto (nella specie, si è confermata sull’an della responsabilità la pronuncia appellata che ha accertato il concorso di colpa dell’attrice nella misura del 40% per i danni subiti da quest’ultima a causa della caduta subita in fase di salita sulla seggiovia, condannando il gestore dell’impianto al pagamento di una somma risarcitoria pari al 60% dell’intero ammontare dei danni per le omissioni addebitabili al proprio personale addetto all’impianto).

 

© Umberto izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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