CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 16 ottobre 1997, n. 307

CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 16 ottobre 1997, n. 307; Pres. SANTANIELLO, Est. CHIARO, imp.ti X, Y, Z, A (avv.ti VISONÀ, PASOLLI e TOSONI per le pp.cc.). Riforma Pretura di Rovereto, 16 giugno 1993

 

Responsabilità penale – Sci – Omicidio colposo – Situazione di pericolo sulla pista – Responsabilità del gestore della pista – Condanna – Responsabilità dei maestri di sci – Condanna – Responsabilità del direttore della scuola di sci – Assoluzione

 

Risponde di omicidio colposo il gestore della pista che, con la propria condotta negligente ed imprudente, oltre che imperita, abbia creato un’autonoma situazione di pericolo, che si sottragga ai canoni della normale prevedibilità e prevenibilità. Tale responsabilità non viene esclusa dalla circostanza che il gestore abbia chiuso l’impianto di risalita posto a servizio della pista, quando quest’ultima risulti comunque accessibile. Rispondono altresì gli allenatori che avevano l’obbligo di vietare ai giovani di sciare in situazioni di pericolo, in quanto la loro condotta è legata da nesso eziologico con l’evento dannoso. Dev’essere invece assolto il direttore della scuola di sci, essendo questi addetto a mansioni prettamente amministrative (nella specie, la Corte conferma la condanna – pur riducendo la pena – del gestore della pista da sci per aver questi causato colposamente la morte di un minorenne, avendo compiuto il fatto per negligenza, imprudenza ed imperizia, consistita nell’aver installato una rete di delimitazione della pista della sciovia, sostenuta da paletti di ferro non foderati né protetti con materiale cedevole o di altra natura, contro cui, a seguito dell’incidente sciistico in corso di allenamento agonistico per slalom gigante, andava a sbattere il minorenne, che riportava lesioni gravi per cui decedeva. Il gestore viene ritenuto responsabile per aver installato una rete di delimitazione pericolosa, sebbene non sia stata raggiunta la prova che egli fosse a conoscenza del fatto che quel giorno gli allenatori avrebbero utilizzato detta pista. Per lo stesso titolo venivano condannati i maestri di sci, che avevano consentito l’allenamento agonistico, nonostante la situazione di pericolo in caso di incidente. In riforma della sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Trento assolveva il direttore della scuola di sci, che nulla aveva a che vedere con la realizzazione della pista e con le funzioni tecniche inerenti agli allenamenti).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 

Testo della sentenza

fb-share-icon