CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 16 ottobre 2001 (decisa il)

CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 16 ottobre 2001 (decisa il);Pres. Est. LUCHINI, X. s.p.a. (avv. CHIUSOLO) c. Funivie Y. (avv. A BECCARA) e Z. s.p.a. (avv. PAVESI, REDOLFI). Conferma Trib. Trento, 28 agosto 1999.

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Skilift – Contratto di trasporto – Non sussiste – Responsabilità extracontrattuale – Sussiste – Obbligo di collaborazione del trasportato – Caduta del trasportato – Colpa del danneggiato

 

Posto che tra gestore di uno skilift e sciatore non sussiste un contratto di trasporto, ma un contratto atipico (essendo richiesta l’attiva partecipazione dello sciatore al trasporto), il gestore dell’impianto di skilift risponde ai sensi dell’art. 2043 c.c. (nella specie, il gestore non è stato ritenuto responsabile del danno occorso allo sciatore trasportato, poiché la caduta di quest’ultimo è stata ritenuta ascrivibile in via esclusiva alla sua imperizia e disattenzione).

 

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 Testo della sentenza

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