CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 17 agosto 1994, n. 300

CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 17 agosto 1994, n. 300; Pres. Est. CORDELLA; BCA (Avv.to PERINO, DE ABBONDI) c. RG e DEBEKA KRANKENVERSICHERUNGSVEREIN (avv.to EGGER, DE FINIS). Conferma Trib. Trento, 3 febbraio 1993

 

Responsabilità civile – Scontro tra sciatori – Immissione da una pista secondaria – Velocità inadeguata e comportamento imprudente – Colpa – Sussiste – Concorso di colpa – Non sussiste – Fattispecie

 

Lo sciatore che, sciando in modo distratto, effettua una deviazione repentina e non si assicura di poterla compiere senza rischi per l’incolumità altrui è responsabile esclusivo dei danni che cagiona ad altro sciatore col quale si scontra, in quanto tiene un comportamento imprudente e negligente.

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

fb-share-icon