CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 18 aprile 1992, n. 136

CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 18 aprile 1992, n. 136; Pres. FUARDO, Est. LUCHINI; VE (Avv.to ROMANO) c. Bcint (Avv.to VISONÀ). Conferma Trib. Rovereto, 13 giugno 1990.

 

Responsabilità civile – Sci – Scontro tra sciatori – Valutazione delle prove – Discrezionalità del giudice – Discordanza fra opposte prove testimoniali – Mancato assolvimento dell’onere probatorio attoreo

 

Poiché a norma dell’art. 116 c.p.c. il giudice deve valutare le prove con l’unico limite di una congrua ed adeguata motivazione delle determinazioni prese secondo il suo prudente apprezzamento, deve confermarsi la sentenza di primo grado. (l’appellante, soccombente in primo grado, chiedeva alla Corte di rivalutare il quadro probatorio; la Corte valuta che le testimonianze discordanti abbiano il medesimo grado di attendibilità e conferma la statuizione di primo grado, ritenendo non assolto l’onere probatorio gravante sullo sciatore che aveva promosso l’azione).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

fb-share-icon