CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 20 aprile 1991, 137

CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 20 aprile 1991, 137; pres. Deluca, est. Diez; maestro x (avv. Stefenelli) c. (avv. Barbieri, frizzi) e scuola di sci (avv.. Stefenelli) e associazione maestri n (avv. Stefenelli). Conferma trib. Trento 20 luglio 1989.

 

Responsabilità civile – Sci – Maestro di sci – Infortunio di un allievo – Responsabilità del precettore – Non sussistenza

 

Il maestro di sci risponde, ex art. 2048, comma 2, c.c., per il danno che un suo allievo abbia procurato ad un terzo durante lo svolgimento della lezione, se non prova di aver adempiuto all’obbligo di vigilanza con una diligenza idonea ad impedire il fatto (nella specie, la Corte ritiene che, nel caso di specie, nessuna prova liberatoria sia stata fornita dall’istruttore, il quale non è stato in grado di dimostrare di essersi trovato, al momento dell’investimento del terzo sciatore da parte del proprio allievo, nella posizione ottimale per sorvegliare adeguatamente quest’ultimo, né di avergli impartito in precedenza istruzioni teoriche ed esempi pratici adeguati alla pista ove si è verificato il sinistro: in tal senso depone la circostanza che sia rimasta ignota l’identità dello sciatore che ha cagionato l’evento di danno).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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