CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 24 aprile 1977, n. 105

CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 24 aprile 1977, Pres. DE RUGGIERO, Est. COLLA, Associazione X. (avv. STEFENELLI) c. B. M. (avv. DE FINIS) e T. C. (avv. DE ABBONDI). Riforma Trib. Trento, 4 marzo 1976.

 

Organizzatore di gara sciistica – Sicurezza del tracciato di gara sciistica – Fouriuscita di pista di un concorrente – Infortunio di uno spettatore occasionale – Responsabilità extracontrattuale – Esercizio di attività pericolosa

 

Posto che l’organizzatore di gara sciistica risponde a titolo contrattuale dei danni subiti da spettatori paganti, mentre nel caso di spettatori non paganti la responsabilità è da ritenersi extracontrattuale, dovendosi in tal caso inquadrare l’attività dell’organizzatore nella fattispecie dell’esercizio di attività pericolosa, in quanto in occasione delle gare gli sciatori sono assorbiti dallo sforzo agonistico ed osservano una condotta sciatoria estrema, determinando una situazione di pericolo per quanti assistano alla gara ai bordi del tracciato, l’organizzatore è responsabile del danno subito da uno spettatore non pagante per essere stato investito da un concorrente fuoriuscito dal tracciato di gara, a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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