CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 24 febbraio 1988

CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 24 febbraio 1988; Pres. ORLANDI, Rel. TURCO; Imp. X. Riforma Pret. di Monguelfo 16 ottobre 1986

 

Responsabilità penale – Sci – Lesioni personali colpose – Eccessiva velocità dello sciatore proveniente da monte – Investimento di una sciatrice – Responsabilità del primo sciatore – Amnistia

 

Risponde per colpa delle lesioni riportate ad una sciatrice che procedeva lentamente lo sciatore che, provenendo ad alta velocità da monte, l’abbia investita. Lo sciatore più verso valle non è in grado, infatti, di volgere lo sguardo all’indietro sì da potersi avvedere per tempo di chi procede da monte. Trattandosi, però, di reato rientrante nell’ambito di applicazione dell’amnistia di cui al DPR n. 865/1986, l’imputato deve essere prosciolto. Restano ferme le statuizioni civili. (Nella specie, la vittima sciava con alcuni compagni di scuola, facendo lentamente delle evoluzioni a serpentine quando veniva investita da uno sciatore che procedeva ad elevata velocità).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 

Testo della sentenza

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