CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 25 febbraio 1989, n. 87

CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 25 febbraio 1989, n. 87; Pres. NARDI, Est. LUCHINI, F. G. S.p.a. (avv.ti LONER, GIULIANO) c. B. G. (avv. EGGER). Conferma Trib. Bolzano, 22 maggio 1987.

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Seggiovia – Contratto di trasporto – Fase di salita sul mezzo – Infortunio di un trasportato – Colpa dell’addetto all’impianto – Sussiste

 

Dal momento che il contratto di risalita stipulato tra gestore di una seggiovia e sciatore rientra nella fattispecie del contratto di trasporto, il gestore è responsabile del danno subito dallo sciatore nell’arco di tutta la durata del viaggio, ivi compresa quella di preparazione del trasporto (nella specie, è stata confermata la condanna del gestore degli impianti sciistici al risarcimento dei danni subiti dall’attore in fase di salita sulla seggiovia provocati da una caduta dovuta alla necessità di scansare il seggiolino non idoneo all’uso, in quanto ancora alzato a causa dell’omissione del personale addetto alla stazione di partenza).

 

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 Testo della sentenza

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