CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 27 gennaio 1995 n. 29

CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 27 gennaio 1995 n. 29; Pres. CORDELLA, Est. CHIARO; HI (avv.to BRUGGER) c. DDA (Avv.ti MOSER, RADICE). Riforma parzialmente Trib. Bolzano 25 giugno 1993

 

Responsabilità civile – Sci – Addetto all’impianto di risalita – Concorso di colpa del danneggiato – Sussiste

 

L’addetto all’impianto di risalita è responsabile per i danni cagionati agli sciatori in circostanze di pericolo nell’ambito dell’impianto stesso se abbandona la cabina di comando senza prima aver fermato l’impianto. Sussiste, d’altro canto, il concorso di colpa dell’utente danneggiato se la sua condotta imprudente nell’attraversamento della corsia destinata all’impianto di risalita ha contribuito a creare la situazione di pericolo (nella specie, al termine di una risalita con lo skilift, una sciatrice attraversa imprudentemente la corsia destinata agli utenti dell’impianto per prestare soccorso al marito e ad una amica. Contemporaneamente, e per lo stesso motivo, l’addetto all’impianto abbandona la cabina di comando senza arrestare l’impianto, per poi scaraventare in modo brusco la sciatrice a terra, provocandole una ferita lacero contusa, nell’intento di sottrarla ad una situazione di pericolo. In primo grado il tribunale di Bolzano riconosce la totale responsabilità dell’addetto all’impianto. HI, soccombente, propone appello, chiedendo il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo legittimato il gestore e chiedendo in subordine la riduzione del risarcimento in virtù del comportamento dell’attrice; la Corte di Appello riconosce il concorso di colpa della danneggiata).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

fb-share-icon