CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 27 ottobre 1984, n. 325

CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 27 ottobre 1984, n. 325; Pres. DCaprariis, Est. Gualtieri, G. A. s.p.a. (avv.ti Borghi, Armanini) c. O. s.p.a. (avv. Stefenelli). Conferma Trib. Bolzano, 19 dicembre 1981.

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Seggiovia – Contratto di trasporto – Fase di discesa dal mezzo – Responsabilità per danni – Fatto del danneggiato

 

Posto che il contratto di risalita stipulato tra gestore e sciatore rientra nella fattispecie del contratto di trasporto, il gestore non è responsabile per i danni relativi all’infortunio occorso allo sciatore in fase di discesa interamente riconducibile al suo comportamento colposo (nella specie, confermando la sentenza di primo grado si è respinta la domanda risarcitoria avanzata dallo sciatore infortunatosi a causa di una caduta dovuta al ritardo con cui lo sciatore stesso è disceso dalla seggiovia).

 

© Umberto izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

fb-share-icon