CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 28 giugno 1991, n. 262

CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 28 giugno 1991, n. 262; Pres. DELUCA, Est. AGNOLI, F. P. E L. G. (avv.ti FEDELE, DE LUCA) c. K. J. (avv.ti BOSCOROLLI, DE ABBONDI) e Soc. T. F. S.r.l. Conferma Trib. Bolzano, 14 giugno 1989.

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste –  Collisione di uno sciatore con un gatto delle nevi stazionante ai margini del tracciato – Responsabilità per cose in custodia – Non si applica – Responsabilità ex art. 2043 – Mancata prova della colpa – Non sussiste

 

Posto che nella responsabilità per cose in custodia è necessario che la cosa abbia partecipato alla produzione dell’evento dannoso quale causa generatrice che spieghi un ruolo attivo e non semplicemente passivo nella produzione dell’evento dannoso, il gestore degli impianti sciistici risponde solo ex art. 2043 per  i danni subiti dallo sciatore venuto a collidere con un mezzo adibito alla manutenzione delle piste stazionante al di fuori dei margini della pista (nella specie, confermando la sentenza di primo grado ed in base alla ripartizione degli oneri probatori conseguente alla massima in premessa, si è esclusa la responsabilità del gestore per i danni subiti dallo sciatore infortunatosi durante la discesa a causa dell’impatto, successivo ad una caduta, con un gatto delle nevi fermo, posto al di fuori dei margini del tracciato e ben visibile).

 

© Umberto izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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