CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 29 giugno 2000 (decisa il)

CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 29 giugno 2000 (decisa il);Pres. est. CORDELLA, X (avv. CECI, FERRARI) c. Z. s.r.l. (avv. VALLE) e Assicurazioni Generali s.p.a. (avv. VALLE). Conferma Trib Trento, 5 ottobre 1999.

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Gatto delle nevi – Collisione con uno snowboarder – Responsabilità da circolazione di veicoli – Sussiste

 

Posto che le piste da sci aperte al pubblico possono essere ricomprese tra le strade ad uso pubblico e aree equiparate, nelle quali, sia pur a specifiche condizioni, è consentita la circolazione ad una cerchia indeterminata di persone che ne fruiscono liberamente, il c.d. gatto delle nevi è di per sé annoverabile tra i veicoli soggetti alla disciplina del codice della strada e al particolare regime di responsabilità per danni da circolazione di veicoli (nella specie, in base al suesposto principio, il gestore degli impianti sciistici, insieme con l’assicuratore del mezzo, è stato condannato al risarcimento dei danni subito da uno snowboarder investito, mentre si stava per rialzare dopo una caduta, da un gatto delle nevi condotto in retromarcia da un dipendente del gestore che non si era debitamente accertato del pericolo di detta manovra per l’altrui incolumità)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

 

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