CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 3 dicembre 2002, n. 121

CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 3 dicembre 2002, n. 121; Pres. Luchini, Est. Platania; XXX (Avv.ti De Florian, Giovannini) c. YYY (Avv.tI Clementi, De Finis) Riforma parzialmente Trib. Trento, 21 novembre 2000, n. 1213/2000

 

Responsabilità civile – Sci – Scontro frontale tra sciatori – Sciatore proveniente da monte – Sciatore che risale per forza d’inerzia – Concorso di colpa – Sussiste

 

Responsabilità civile – Sci –  Responsabilità del gestore – Incrocio ad angolo retto tra due piste – Colpa – Non sussiste

 

In caso di scontro frontale avvenuto all’incrocio di due piste da sci sussiste il concorso di colpa degli sciatori coinvolti uno dei quali, risalendo lungo la pista immissaria, si mantiene troppo vicino al punto di congiunzione delle due piste mentre l’altro scende a velocità eccessiva. (1)

 

Il gestore di una pista da sci non è responsabile dei danni patiti dagli sciatori in occasione di un incidente presso un incrocio opportunamente segnalato. (Per la fattispecie si veda Trib. Trento, 21 novembre 2000, n. 1213/2000. La Corte d’appello modifica le percentuali del concorso di colpa attribuendo allo sciatore che effettua la manovra di risalita il 40% di responsabilità al posto del 25% attribuitogli in primo grado. Per quanto riguarda gli aspetti civili della responsabilità del gestore, la Corte d’appello conferma la sentenza di primo grado rilevando che l’incrocio era opportunamente segnalato e che il fatto è imputabile esclusivamente alle condotte delle parti) (2)


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Testo della sentenza

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