CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 30 aprile 1992, n. 143

CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 30 aprile 1992, n. 143; Pres. FUARDO, Est. LUCHINI; OL (Avv.ti STEINER, BECCARA) c. BD (Avv. A BECCARA). Riforma parzialmente Trib. Bolzano, 23 febbraio 1990

 

Responsabilità civile – Sci -Scontro tra sciatori – Immissione da una pista secondaria – Sciatore proveniente da monte – Concorso di colpa – Sussiste

 

In caso di incidente tra sciatori non si applicano analogicamente le norme del codice della strada con le relative presunzioni, ma si deve ricorrere allo schema dell’art. 2043 c.c. Nel caso di scontro tra uno sciatore che procede da monte ed uno che si immette da una pista secondaria, sussiste concorso di colpa dell’attore danneggiato che procede da monte ad alta velocità, poiché, tenuto conto delle condizioni ambientali che fanno da contorno alla pratica dello sci, egli deve prevedere e prevenire la presenza di altri sciatori che possono venire a trovarsi sulla sua traiettoria. Tuttavia si applica un maggiore coefficiente di responsabilità a carico dello sciatore che si immette imprudentemente sulla pista principale da una pista secondaria (nella specie, si verifica una collisione tra l’attore – che si immette nella pista principale provenendo da una pista secondaria e senza fermarsi all’incrocio delle due piste – ed il convenuto che proviene da monte, procedendo sulla pista principale a velocità sostenuta. In primo grado il Tribunale di Bolzano respinge la domanda dell’attore ed accoglie la domanda del convenuto volta ad ottenere in via riconvenzionale il risarcimento dei danni subiti. In appello la Corte riconosce il concorso di responsabilità nella misura del 70% a carico dell’attore che si era immesso dalla pista secondaria e del 30% a carico del convenuto che procedeva da monte ad alta velocità).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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