CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 5 maggio 1982, n. 174

CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 5 maggio 1982, n. 174; Pres. Est. De Luca, R. M. (avv. Knoll) c. T. F. s.r.l. (avv. Boscarolli). Conferma Trib. Bolzano, 14 marzo 1981.

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Bidonvia – Contratto di trasporto – Fase di discesa dal mezzo – Responsabilità per danni – Concorso di colpa del danneggiato

 

Posto che il contratto di risalita stipulato tra gestore di bidonvia  e sciatore è un contratto di trasporto atipico perché il trasportato partecipa attivamente al trasporto, il gestore è responsabile del danno subito dallo sciatore durante il viaggio se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, mentre lo sciatore è chiamato a collaborare attivamente con il proprio comportamento diligente all’operazione di trasporto a monte (nella specie, si è confermata a pronuncia di primo grado che ha accertato il concorso di colpa dell’attrice nella misura del 70% per i danni subiti da quest’ultima a causa di una caduta occorsa in fase di discesa dalla bidonvia, condannando il gestore dell’impianto al pagamento di una somma risarcitoria pari al 30% dell’intero ammontare dei danni).

 

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Testo della sentenza

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