CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 7 giugno 1997, n. 469

CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 7 giugno 1997, n. 469; Pres. CICIRETTI, Est. LUCHINI; X (Avv. CONTINO, NEGRI, TADDEI) c. Scuola di sci (Avv. GIUDICEANDREA, LONER). Conferma Trib. Bolzano 22 aprile 1994.

 

Responsabilità civile – Sci – Scuola di sci – Responsabilità contrattuale – Infortunio di un allievo cagionato da un terzo –Non sussiste

 

Deve escludersi la responsabilità contrattuale della scuola di sci per le lesioni che un allievo abbia subito, nel corso di una lezione, a causa dell’investimento ad opera di un terzo, su una pista aperta a tutti, ove il maestro del quale la scuola si avvale, si sia trovato nella materiale impossibilità di impedire l’evento dannoso (nella specie, la Corte esclude la responsabilità del maestro di sci – e, conseguentemente, quella della scuola -, il quale pur avendo tenuto un metodo d’insegnamento corretto ed adeguato alle capacità tecniche degli allievi, non è stato in grado di impedire che uno di essi venisse investito da tergo da uno sciatore estraneo al gruppo; essendo fatto notorio che le lezioni di sci vengono impartite su piste aperte al pubblico e non potendo, conseguentemente, pretendersi che il maestro possa prevedere e prevenire le imprudenze di estranei).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

fb-share-icon