CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 8 agosto 1987, n. 383

CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 8 agosto 1987, n. 383; Pres. DE CAPRARIIS, Est. GUALTIERI, S.I.A.T.I. (avv. DE ABBONDI) c. S. I. (avv. FEDRIZZI). Conferma Trib. Trento, 19 giugno 1985.

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Seggiovia – Collasso della piattaforma di arrivo – Infortunio di uno sciatore – Responsabilità da cose in custodia – Sussiste – Concorso di colpa del danneggiato – Sussiste

 

Il gestore di una seggiovia è responsabile, quale custode delle aree di arrivo dell’impianto di risalita, dei danni provocati agli sciatori per carenza di sicurezza delle strutture adibite al trasporto e alla gestione del flusso degli sciatori stessi, ivi compresa l’omessa segnalazione dei pericoli connessi (nella specie, si è ritenuto responsabile il gestore ex art. 2051 c.c. per i danni riportati da uno sciatore per le lesioni riportate dall’essere sprofondato con una gamba in un buco dovuto ad un cedimento di una piattaforma di arrivo di una seggiovia ove si era temporaneamente fermato per una sosta, mentre si è rilevato un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30% per essersi avventurato solitario ai margini della piattaforma al di fuori del normale transito degli altri sciatori).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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