CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 1 febbraio 2006 (decisa il)

CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 1 febbraio 2006 (decisa il); Pres. Est. Pacher; XX (Avv. Dri, Cannarsa) c. YY (Avv. Pappalardo). Conferma Trib. Bolzano, sez dist. Brunico 26 giugno 2004 (decisa il), dep. 29 giugno 2004  n. 52

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore dell’area sciabile – Infortunio sciistico – Steccato a fondo pista – Responsabilità extracontrattuale – Non  sussiste

 

Poiché la pratica dello sci rientra tra le attività sportiva a contatto con la natura e lo sciatore assume il rischio legato allo svolgimento di questa attività su di sé, mentre correlativamente non grava sul gestore di una pista da sci l’obbligo di proteggere qualsiasi ostacolo presente sulle piste, ma solo quei punti di particolare pericolosità, ne consegue che deve essere confermata la sentenza che rigetta la domanda giudiziale di uno sciatore che si procura un danno impattando contro una staccionata posta a delimitazione della pista se quest’ultima non costituisce un’insidia o trabochetto. (Nella specie, l’attore-appellante, verso mezzogiorno, mentre sciava sulla pista gestita dalla convenuta appellata, è caduto autonomamente, mentre si trovava a 2-3 metri di distanza dalla staccionata posta sul bordo oltre il limite della pista stessa e che, a seguito della caduta, è scivolato contro la staccionata, ferendosi. La pista era di media difficoltà, larga e la staccionata era visibile da lontano)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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