CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 15 febbraio 2006 (decisa il)

CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 15 febbraio 2006 (decisa il); Pres. Pacher, Est. Lageder; YY (Avv. Mair) c. XX (Avv. Schramm). Conferma Trib. Bolzano, sez dist. Brunico 9 dicembre 2004  n. 109.

 

Responsabilità civile – Sci – Contratto per la fruizione delle aree sciabili – Infortunio su una pista da slalom permanente – Impatto con la struttura all’arrivo – Scarsa distanza tra le porte – Responsabilità del gestore – Sussiste

 

In ragione del vincolo contrattuale tra l’utente e il gestore di un’area sciabile ove insisteva una pista da slalom permanente con possibilità di cronometrarsi, il gestore della pista risponde anche per colpa lieve dei danni che uno sciatore si procura utilizzando la pista; ne consegue che il gestore della pista da slalom risponde dei danni che uno sciatore si procura se non posiziona le porte da slalom ad una distanza adeguata e non copre con materiale protettivo i pali dell’arrivo. (Nella specie, uno sciatore, dopo aver acquistato lo skipass, sciando su una pista da slalom permanente con possibilità di cronometrarsi, ha perso l’equilibrio all’ultima porta del tracciato scivolando contro il palo dell’arrivo. La corte ha respinto l’appello del gestore).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza (in tedesco)

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