CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 18 febbraio 2009 (decisa il)

CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 18 febbraio 2009 (decisa il); Pres. Est. Pacher; XX (Avv. Pallaver, De Cesaris) c. YY (Avv. Loner A., Loner V.). Conferma Trib. Bolzano, sez. dist. Brunico, 6 gennaio 2007 n. 9.

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore dell’area sciabile – Impatto dello sciatore con il cordolo di neve a bordo pista – Responsabilità del custode – Non sussiste – Responsabilità extracontrattuale del gestore della pista – Non Sussiste

 

Posto che una pista da sci qualificata come “nera” non ne legittima l’uso da parte di uno sciatore principiante, il quale ha l’obbligo di sciare entro i limiti della pista stessa, il gestore della pista non risponde dei danni che lo sciatore principiante si procura impattando contro un cordolo di neve fresca con funzione di delimitazione della pista stessa, non costituendo tale cordolo un pericolo atipico. (Nella specie, l’appellante, assumendo che fosse prevedibile che una pista nera possa essere praticata da uno sciatore principiante e che, pertanto, un cordolo di neve fresca alto 30 cm costituisca un ostacolo innaturale, integrante una concausa dell’evento dannoso, chiedeva la riforma della sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni. La corte d’appello non ha condiviso il ragionamento dell’attore ed ha rigettato l’appello, confermando la sentenza di primo grado).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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