CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 20 febbraio 2002 (decisa il) (b)

CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 20 febbraio 2002 (decisa il); Pres. Zanon, Est. Pacher; XX (Avv. Egger) c. YY (Avv. Marastoni, Mogorovich). Conferma Trib. Bolzano 31 maggio 2000 (decisa il), dep. 5 ottobre 2000 n. 535
 
Responsabilità civile – Scontro tra sciatori – Ripartenza – Responsabilità dello sciatore proveniente da monte – Sussiste
 
In caso di incidente tra sciatori, risponde dei danni lo sciatore che proviene da monte tenendo una condotta non adeguata allo stato dei luoghi (Nella specie, la collisione è avvenuta nei pressi dell’imbarco di uno skilift per raggiungere il quale è necessario affrontare una piccola salita e pertanto arrivare con slancio oppure scalettando. L’attore è arrivato a detto imbarco con slancio mentre vi erano due file di sciatori in attesa ed ha citato il convenuto lamentando un suo spostamento improvviso da una fila all’altra. Il giudice di primo grado ha ritenuto unico responsabile dell’incidente l’attore in quanto questi ha violato le norme del decalogo FIS non adeguando la propria velocità allo stato dei luoghi. Il convenuto, infatti, era posizionato in una zona pianeggiante nei pressi dell’impianto di risalita. Da tale circostanza il giudice ha dedotto che la ripartenza del convenuto non poteva essere stata repentina. La corte d’appello ha respinto tutti i motivi di gravame proposti dall’attore appellante confermando che l’attore appellante avrebbe dovuto moderare la velocità vicino alla zona di imbarco della seggiovvia, mentre il convenuto appellato non era tenuto a prestare attenzione agli sciatori sulla pista poiché era già incanalato per raggiungere l’imbarco dello skilift)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

fb-share-icon