CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 20 febbraio 2002 (decisa il)

CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 20 febbraio 2002 (decisa il); Pres. Zanon, Est. Pacher; YY (Avv. Loner) c. XX1 e XX2 (Avv. Rössler). Parziale riforma Trib. Bolzano 23 marzo 2001 (decisa il), dep. 4 maggio 2001 n. 376

 

Responsabilità civile – Scontro tra sciatori – Responsabilità dello sciatore proveniente da monte – Sussiste – Concorso di colpa del minore investito non accompagnato – Sussiste

 

In caso di incidente tra sciatori, risponde dei danni lo sciatore che proviene da monte a velocità sostenuta in concorso di colpa col minore che procede senza l’accompagnamento di un adulto su una pista impegnativa. (Nella specie, la collisione è avvenuta tra una sciatrice che procedeva a velocità sostenuta con strette serpentine ed una bambina di sei anni accompagnata dal fratellino di undici anni ed un’amichetta di 12 che impegnava l’intera pista a spazzaneve. La corte d’appello in parziale riforma della sentenza di primo grado ha ritenuto che la circostanza che una bambina di sei anni sciasse su una pista impegnativa senza la supervisione di un adulto costituisse una condotta imprudente non imputabile alla convenuta appellata. In ragione di tale imprudenza ha accertato il concorso di colpa della minore danneggiata nella misura di 1/3)

 

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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