CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 21 marzo 2006 (decisa il)

CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 21 marzo 2006 (decisa il); Pres. Est. Pacher; XX (Avv. Stolcis) c. YY e altri (Avv. Bonuzzi, Zandonai, Loner). Parziale riforma Trib. Bolzano, sez dist. Merano 20 febbraio 2006 (decisa il), dep. 22 febbraio 2006  n. 55.

 

Responsabilità civile – Sci – Scontro tra sciatori – Responsabilità extracontrattuale dello sciatore più a monte – Sussiste

 

Il giudice del gravame deve respingere l’appello dello sciatore procedente da monte che non prova a norma dell’art. 2043 c. c. la condotta colposa dello snowboarder procedente più a valle. (Nella specie, in primo grado l’attore aveva citato il convenuto snowboarder allegando il fatto che questi gli avesse tagliato la strada con traiettoria obliqua. Il giudice di primo grado, in mancanza di prova da parte dell’attore, ha attribuito la responsabilità esclusiva all’attore che proveniva da monte per aver violato la norma n. 3 del decalogo FIS, in base alla quale lo sciatore procedente da monte ha l’obbligo di scegliere la traiettoria in modo da non recare danno agli altri sciatori. In appello la corte ha confermato sotto questo profilo la sentenza di primo grado, riformandola laddove condannava il convenuto vittorioso al pagamento di 1/3 per le spese relative alla CTU).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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