CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 22 novembre 2006 (decisa il)

CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 22 novembre 2006 (decisa il); Pres. Est. Pacher; XX (Avv. Bertamini) c. AZIENDA SANITARIA e YY (Avv. Pisoni, Pusateri, Leiter). Conferma Trib. Bolzano, sez dist. Brunico 17 aprile 2004 (decisa il), dep. 28 aprile 2004  n. 27.

 

Responsabilità civile – Sci – Scontro tra sciatori – Responsabilità extracontrattuale – Onere probatorio – Non assolto

 

Posto che in caso di scontro tra sciatori trova applicazione la disciplina di cui all’art. 2043 c.c., deve essere rigettato sia l’appello dell’attore soccombente in primo grado per non aver assolto l’onere probatorio, sia l’appello incidentale del convenuto, se, anche a seguito del rinnovo dell’istruttoria compiuto in grado di appello, non risulti possibile acclarare la dinamica dell’incidente. (Nella specie, si era verificato uno scontro tra sciatori e in primo grado l’attore si era visto respingere la domanda giudiziale per non aver assolto l’onere probatorio. In fase di gravame, la corte d’appello ha respinto l’istanza istruttoria di riascoltare i testi valutando significativo l’arco di tempo trascorso ed ha rigettato l’appello e l’appello incidentale).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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