CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 23 giugno 2007 (decisa il)

CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 23 giugno 2007 (decisa il); Pres. Est. Pacher; XX (Avv. Giacomelli, Tattara) c. YY e YY1 (Avv. Boscarolli, Leiter, Leitgeb). Conferma Trib. Bolzano, 6 febbraio 2006 (decisa il), dep. 8 febbraio 2006  n. 121.

 

Responsabilità civile – Sci – Scuola di sci – Maestro di sci – Autolesione dell’allievo – Minore – Contratto d’opera – Onere della prova dell’inadempimento – Non assolto dall’allievo – Autoresponsabilità dei genitori – Sussiste

 

Posto che l’attività del maestro di sci è da qualificarsi come attività intellettuale a norma dell’art. 2229 c.c. e l’obbligazione che egli assume un’obbligazione di mezzi, ove durante un corso di sci un minore si procuri danni cadendo da solo, la domanda di risarcimento deve essere respinta se l’attore non assolve l’onere di dimostrare lo specifico profilo di inadempimento imputabile al maestro. (Nella specie, la corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e ha rigettato le deduzioni di parte appellante affermando, in contrario, che l’obbligazione assunta dal maestro di sci è un’obbligazione di mezzi e deve essere disciplinata dall’art. 2229 c.c., che il numero di 12 allievi impegnati nella lezione collettiva al verificarsi dell’incidente è un numero congruo, che la dinamica dell’incidente come dimostrata in giudizio rientra nel normale rischio sportivo di cui i genitori del minore si sono fatti carico e per il quale non è necessaria alcuna liberatoria scritta).

 

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Testo della sentenza

 

 

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