CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 27 settembre 2000 (decisa il)

CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 27 settembre 2000 (decisa il); Pres. Zanon, Est. Pacher; XX (Avv. Schramm) c. QQ e altri (Avv. Loner, Bertacchi). Riforma Trib. Bolzano 13 luglio 1999 (decisa il), dep. 31 luglio 1999 n. 562

 

Responsabilità civile – Sci – Scontro tra sciatore e motoslitta – Responsabilità prevalente del conducente della motoslitta – Sussiste – Concorso di colpa dello sciatore danneggiato – Sussiste

 

Nel caso di scontro dietro una curva tra una motoslitta che risale la pista durante l’orario di apertura della pista e uno sciatore che procede a velocità sostenuta, sussiste la prevalente responsabilità del conducente la motoslitta in concorso con lo sciatore danneggiato. (Nella specie, il tribunale aveva accertato che una motoslitta procedeva in salita a velocità moderata, quando per evitare una collisione con il figlio dell’attrice ha scartato di lato fermandosi in un posto meno visibile dietro una curva. Lo scontro è avvenuto tra l’attrice e la motoslitta quando la motoslitta era ormai ferma. Il giudice ha dedotto l’alta velocità dell’attrice dalla gravità delle lesioni riportate e le ha attribuito la responsabilità del 60%, residuando il 40% di responsabilità in capo al conducente della motoslitta. L’attrice ha proposto appello e la corte ha accertato una verità processuale diversa da quella accertata in primo grado, dichiarando la prevalente responsabilità del conducente la motoslitta nelle misura dell’80% con un residuale 20% in capo all’appellante attrice danneggiata. Tale nuova suddivisione di responsabilità, fermo restando una quota di responsabilità attribuita allo sciatore danneggiato per l’eccesso di velocità con la quale procedeva, valorizza la condotta colposa dell’appellato il quale ha percorso con una motoslitta la pista di sci quando questa era aperta alla circolazione degli sciatori in senso contrario al flusso degli sciatori; ha tenuto una velocità tale da non permettergli di arrestare la motoslitta in qualsiasi momento, così che ha dovuto necessariamente attraversare diagonalmente la pista tagliando la strada agli sciatori che stavano scendendo lungo la pista e che seguivano quindi il normale flusso della circolazione)

 

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

 

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