CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 28 agosto 2006 (decisa il)

CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 28 agosto 2006 (decisa il); Pres. Est. Pacher; XX (Avv. Mocellin, Perathoner) c. YY (Avv. Yy). Parziale riforma Trib. Bolzano 12 aprile 2004 (decisa il), dep. 13 aprile 2005  n. 430.

 

Responsabilità civile – Sci – Scontro tra sciatori – Sosta – Responsabilità extracontrattuale prevalente dello sciatore proveniente da monte – Sussiste – Concorso di colpa dello sciatore sostante non a margine della pista – Sussiste

 

Deve essere confermata la sentenza di primo grado che, in caso di incidente tra uno sciatore in sosta al centro della pista ed uno sciatore in movimento che cade e lo travolge, sotto il profilo dell’accertamento di responsabilità, attribuisce la responsabilità prevalente allo sciatore in movimento in movimento caduto. (Nella specie, uno sciatore in movimento cade e travolge uno sciatore in sosta in un punto della pista distante dal margine. La corte d’appello sotto il profilo dell’an debeatur conferma la sentenza di primo grado che attribuiva il 70% di responsabilità all’appellante, poiché, quale che fosse nella circostanza la causa della perdita di controllo dell’appellante – buca o presenza di altri sciatori sulla pista – è un preciso obbligo dello sciatore, previsto dal decalogo FIS, quello di tenere una condotta adeguata allo stato dei luoghi, e il 30% di responsabilità all’appellato che sostava a circa 10 metri dal margine della pista).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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