CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 28 aprile 2004 (decisa il)

CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 28 aprile 2004 (decisa il); Pres. Zanon, Est. Pacher; XX (Avv. Costantino, Cavani) c. YY (Avv. Boscarolli). Conferma Trib. Bolzano 3 marzo 2003 (decisa il), dep. 17 marzo 2003 n. 218

 

Responsabilità civile – Gestore dell’area sciabile – Infortunio sulla pista da sci – Impatto contro una colonnina metallica – Responsabilità del gestore – Non sussiste

 

Deve essere confermata la sentenza di primo grado che dichiara che il gestore di un’area sciabile non è responsabile per i danni patiti da uno sciatore che autonomamente perde l’equilibrio mentre scia su una pista di facile percorrenza e va a sbattere contro una colonnina posta all’esterno della pista. (Nella specie, l’attrice, mentre percorreva una pista di facile percorrenza ha perso l’equilibrio ed è andata a sciare su un cumulo di neve a bordo pista, venendo catapultata su una colonnina posta al di fuori della pista stessa. Il giudice ha ritenuto irrilevante ai fini del nesso causale la circostanza che la colonnina fosse protetta o meno da materassi arancioni, poiché, date le condizioni di ottima visibilità, data la circostanza che la colonnina era posizionata vicino a grossi alberi e dato il bassissimo grado di difficoltà della pista, l’attrice era nelle condizioni ideali per evitare il fatto; altrettanto irrilevante è la circostanza che mancassero le protezioni, poiché su una pista di facile percorrenza non appaiono necessarie e, in ogni caso, data la dinamica dell’incidente, la loro presenza non avrebbe evitato il danno. La corte d’appello, sottolineando, come già aveva fatto il tribunale, che il gestore non può essere ritenuto responsabile dei danni patiti da uno sciatore inesperto che cade su una pista di facile percorrenza, ha respinto l’unico motivo di gravame proposto dall’attrice appellante con cui ha inteso sostenere la sussistenza del nesso causale tra l’assenza delle protezioni e il danno patito)

 

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

 

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