CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 29 novembre 2001 (decisa il)

CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 29 novembre 2001 (decisa il); Pres. Zanon, Est. Pacher; YY1 e YY2 (Avv. Coletti, Fedele) c. XX (Avv. Petix L., Petx G., Azzaro). Riforma Trib. Bolzano 23 marzo 2001 (decisa il), dep. 4 maggio 2001 n. 376

 

Responsabilità civile – Sci – Scontro tra sciatori – Minore – Sosta su una terrazza – Responsabilità esclusiva dello sciatore in movimento – Sussiste

 

I genitori di un minore che, mentre procede su una pista “rossa”, perde il controllo degli sci ed investe un’altra persona ferma senza glisci ai piedi sulla terrazza di una malga, sono responsabili a norma dell’art. 2048 c.c. dei danni da questa patiti. (Nella specie, la collisione avviene su una pista di media difficoltà tra uno sciatore minore in compagnia di un gruppo di sciatori ed una persona senza sci che sostava sulla terrazza di una malga. Il giudice di primo grado aveva diviso al 50% le responsabilità. I convenuti propongono appello al fine di far accertare l’esclusiva responsabilità dell’attrice appellata. La corte accerta che l’attrice appellata non sostava al limite della pista ma all’interno della terrazza e accerta l’esclusiva responsabilità del minore che ha perso il controllo degli sci e, in riforma della sentenza del tribunale, condanna a norma dell’art. 2048 c.c. gli appellanti all’integrale risarcimento dei danni patiti dall’appellata, nella misura in cui hanno imprudentemente condotto il figlio inesperto su una pista rossa senza l’adeguata preparazione e senza la supervisione attenta e personale di uno sciatore esperto)

 

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

 

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