CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 5 luglio 2004 (decisa il) n. 228/04

CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 5 luglio 2004 (decisa il) n. 228/04; Pres. Zanon, Est. Kapeller; Imp. YY Conferma Tribunale di Bolzano 23 aprile 2002 n. 679/02

 

Responsabilità penale – Sci – Valanga colposa – Presenza di cartelli di pericolo – Colpa specifica – Condanna

 

Posto che il reato di cui all’art. 449 c.p. è un reato di pericolo, lo snowboarder che effettua un fuori pista vietato dalla presenza di cartelli presenti sulla pista da sci provocando una valanga commette i reati di valanga colposa di cui all’art. 426 c.p. e di disastro colposo di cui all’art. 449 c.p. a prescindere dalla prevedibilità dell’evento. (Nella specie, l’imputato prima di intraprendere il fuori pista, procedeva con il suo snowboard su una pista recintata per non far praticare il fuori pista, sulla quale insistevano cartelli in quattro lingue che comunicavano il rischio di valanga e il divieto di praticare il fuori pista. Il tribunale in primo grado aveva condannato l’imputato. L’imputato sollevava appello affermando l’insussistenza dell’elemento soggettivo in quanto la valanga sarebbe stato un evento imprevedibile e l’insussistenza dell’elemento oggettivo con riferimento all’art. 449 c.p. in quanto l’evento non sarebbe stato una vera e propria valanga, ma un modesto smottamento. La corte d’appello conferma la sentenza di primo grado rilevando che l’elemento soggettivo in presenza di un divieto normativo è integrato dalla vilazione del divieto in sé, mentre con riferimento all’art. 449 c.p. l’elemento oggettivo era perfettamente integrato dal pericolo provocato dalle dimensioni della valanga che presentava un fronte di circa 20 m., una lunghezza di circa 250 m, ed una profondità di 2,5 m.)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

fb-share-icon