CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 9 giugno 2006 (decisa il) (a)

CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 9 giugno 2006 (decisa il); Pres. Est. Pacher; XX (Avv. Bianchi, Kofler) c. YY (Avv. Riveda, Valentini). Conferma Trib. Bolzano, sez. dist. Brunico 17 gennaio 2004 (decisa il), dep. 19 gennaio 2004  n. 9.

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore dell’area sciabile – Responsabilità extracontrattuale – Infortunio sulla pista da sci – Buca – Responsabilità del gestore – Non sussiste

 

Non essendo esigibile dal gestore di un’area sciabile che livelli ogni minima asperità presente sulle piste, ove l’attore danneggiato si procuri danni a causa di una buca presente sulla pista di facile percorrenza, deve essere confermata la sentenza di primo grado che attribuisce l’esclusiva responsabilità al danneggiato stesso. (Nella specie, lo sciatore danneggiato procedeva su una pista di facile percorrenza e il giudice ha applicato il principio di autoresponsabilità, in base al quale la prsenza di una buca rientra nel normale rischio accettato dall’utente della pista quando è di dimensioni tali da risultare visibile. In appello il giudice ha confermato la sentenza di primo grado applicando l’art. 2043 c.c.).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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